Elezione di domicilio nell’appello, sufficienza del richiamo specifico in atto (Cass. pen. Sez. IV n. 30476 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità dell’atto di impugnazione dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, contenuto nell’atto di appello, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, purché tale richiamo consenta l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La dichiarazione o elezione di domicilio non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. La norma, abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, in forza del principio tempus regit actum.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con decisione del 21 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 14 marzo 2024, per difetto dell’elezione di domicilio prescritta dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La condanna di primo grado era stata pronunciata con rito abbreviato per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e concessione della sospensione condizionale della pena.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che l’atto di appello conteneva espressa indicazione del domicilio eletto e che a esso era allegato il verbale dell’udienza di convalida dell’arresto, nel quale era contenuta la dichiarazione di elezione di domicilio. Il Procuratore generale ha depositato memoria concludendo per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione interpretativa dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., norma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il ricorso deduce un error in procedendo, che abilita la Suprema Corte all’esame diretto degli atti processuali per verificarne la fondatezza. Dall’analisi del fascicolo emerge che l’appellante aveva allegato all’atto di appello il verbale dell’udienza di convalida dell’arresto, recante la dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio del difensore.

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite n. 13808 del 24 ottobre 2024, depositata l’8 aprile 2025, che hanno evidenziato la differenza testuale tra il comma 1-ter, relativo all’imputato presente, e il comma 1-quater, concernente l’imputato assente. Solo per quest’ultimo è richiesto uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Per l’imputato presente, di cui si presume la consapevolezza, è sufficiente agevolare la citazione a giudizio mediante l’indicazione del domicilio.

Le Sezioni Unite hanno inoltre statuito che l’onere del deposito può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, nell’atto di impugnazione, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo della notificazione. La dichiarazione non deve necessariamente essere successiva alla sentenza impugnata.

Quanto all’ambito temporale, essendo l’appello proposto in data 25 marzo 2024, quindi prima del 24 agosto 2024, trova applicazione la disciplina originaria per il principio tempus regit actum. Il ricorso è pertanto fondato, con conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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