Detenuto che riceve cellulare introdotto in carcere: è ricettazione (Cass. pen. Sez. II n. 4189 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo quando l’errore sia manifesto, cioè quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione, con immediatezza e senza margini di opinabilità. Il detenuto che riceva un apparecchio telefonico abusivamente introdotto in istituto penitenziario da altri, senza previo accordo, risponde di ricettazione, avendo ricevuto una cosa proveniente dal delitto di cui all’art. 391-ter, primo comma, cod. pen. La clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», che apre il terzo comma dell’art. 391-ter cod. pen., comporta la sussidiarietà del reato proprio del detenuto rispetto alla ricettazione, ove questa sia concretamente più grave. Ne consegue che la qualificazione del fatto come ricettazione non integra l’errore manifesto denunciabile ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Nuoro, con sentenza del 13/12/2023, applicava su richiesta congiunta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di ricettazione. All’imputato, detenuto in un istituto penitenziario, era contestato di avere indebitamente ricevuto un apparecchio telefonico, provento del delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen.

Il giudice riteneva corretta la qualificazione come ricettazione, sul rilievo che la stabile detenzione del bene integra la condotta tipica. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica: il fatto andava sussunto nell’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., che punisce il detenuto che riceve o utilizza un apparecchio telefonico, prescindendo dalla stabilità dell’uso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla costante affermazione secondo cui, nel patteggiamento, la deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica è circoscritta ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione appaia, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione. Restano esclusi i motivi che richiamino aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione.

Ricostruita la fattispecie dell’art. 391-ter cod. pen., introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020, la Corte ne individua il bene giuridico nell’effettività della pena detentiva e della custodia cautelare. Il primo comma prevede un reato comune a più fattispecie; il terzo comma configura un reato proprio del detenuto che indebitamente riceve o utilizza il dispositivo, punibile a titolo di dolo generico.

Decisiva è la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», che apre il terzo comma e ne delimita il perimetro applicativo, sancendo la sussidiarietà del reato proprio del detenuto rispetto all’intera categoria dei reati più gravi. Il ricorrente, osserva la Corte, non aveva considerato tale clausola.

Pertanto, quando il detenuto riceva l’apparecchio da chi lo abbia abusivamente introdotto in istituto senza previo accordo, la condotta di ricezione integra la ricettazione, per avere egli ricevuto una cosa proveniente dal delitto di cui al primo comma dell’art. 391-ter cod. pen. Ove ritenuta in concreto più grave, la ricettazione prevale sul reato di cui al terzo comma.

Ne discende che la qualificazione del fatto come ricettazione non può ritenersi palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione, nel quale si era contestato di avere ricevuto un apparecchio telefonico provento del delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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