Inoppugnabile il diniego di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione (Cass. pen. Sez. VI n. 32849 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando un detenuto si trovi contemporaneamente in esecuzione di pena e in stato di custodia cautelare, in assenza di indicazioni normative sulle modalità di coordinamento tra le due giurisdizioni, spetta al giudice della cautela pronunciarsi sull’autorizzazione della persona in stato di custodia ad allontanarsi dal luogo di detenzione, perché possa fruire di un permesso già concessogli dal giudice della sorveglianza. I provvedimenti di diniego o di concessione di tale autorizzazione, relativi a singoli eventi o necessità, sono inoppugnabili, non incidendo in modo stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare. Essi non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., perché non decidono sulla libertà personale, ma si limitano a regolare le modalità di esecuzione della misura con efficacia estemporanea.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile, perché immotivata, l’istanza con cui il ricorrente chiedeva il nulla osta per fruire di un permesso concessogli dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 30 O.P.
Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 15 disp. att. cod. proc. pen. per la motivazione sintetica e la difficile leggibilità del provvedimento, la violazione degli artt. 1 e 30 legge n. 354 del 1975 e dell’art. 27 Cost., oltre al vizio di motivazione, sostenendo che l’istanza richiamava il provvedimento di concessione del permesso per ragioni umanitarie.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è la condizione di chi si trovi al tempo stesso in esecuzione di pena e in custodia cautelare: poiché mancano indicazioni normative sul coordinamento tra giurisdizione di sorveglianza e giurisdizione cautelare, i rispettivi provvedimenti restano soggetti al regime e ai presupposti propri di ciascuno, senza alcun automatismo.
Ne deriva che l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione — nella specie definita “nulla osta” — spetta al giudice della cautela, cui compete valutare la posizione della persona in stato di custodia preventiva.
Quanto ai provvedimenti di autorizzazione in sede cautelare, la Corte richiama il principio pacifico secondo cui sono inoppugnabili i provvedimenti di diniego o concessione dell’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità, in quanto non incidenti in modo stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare (Sez. 1, n. 1536 del 03/10/2018, dep. 2019).
Non solo manca una previsione di legge, ma tali provvedimenti non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.: essi non decidono sulla libertà personale, limitandosi a regolare le modalità di esecuzione della misura con efficacia estemporanea. Il precedente invocato dal ricorrente (Sez. 1, n. 23537 del 01/02/2024) riguarda un tema diverso, ossia l’impugnazione di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza, e non è pertinente.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.