Doppia conforme, morte del reo e concorso esterno in bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 30474 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di sentenza di appello doppiamente conforme a quella di primo grado, le due decisioni si saldano in un unico corpo argomentativo quando concordano nella analisi e nella valutazione degli elementi di prova, con la conseguenza che il giudice di appello non è tenuto a riesaminare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente una valutazione globale che dia conto, in modo logico, dei fatti decisivi. I motivi di ricorso che si risolvano in una mera reiterazione delle doglianze già disattese in appello sono inammissibili per genericità. La sopravvenuta morte del reo, documentata dopo la proposizione del ricorso, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati, non ricorrendo le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

La vicenda processuale ha ad oggetto una pluralità di reati societari e fallimentari accertati in relazione al dissesto di tre società: truffa aggravata e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte d’appello ha rideterminato la pena nei confronti di alcuni imputati e ha confermato la responsabilità di altri, in parziale riforma della decisione di primo grado.

Tre sono i ricorsi proposti per cassazione. Uno degli imputati lamenta la mancata applicazione delle formule di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; un secondo deduce la mancata assunzione di una prova documentale decisiva e il diniego delle attenuanti; il terzo censura l’utilizzo di dichiarazioni predibattimentali e la qualificazione della propria condotta, che assume di mera consulenza. Nelle more, la difesa di uno dei ricorrenti deposita il certificato di morte del proprio assistito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio della reciproca integrazione motivazionale tra sentenza di primo e di secondo grado. Quando le due decisioni concordano nell’analisi degli elementi probatori, esse formano un unico complessivo corpo argomentativo. Il giudice d’appello non deve esaminare dettagliatamente ogni risultanza processuale: è sufficiente che spieghi, anche in modo globale, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presenti i fatti decisivi. Vengono richiamate le Sezioni Unite n. 6682 del 1992 e ulteriori arresti conformi.

Su questa premessa la Corte dichiara inammissibile il ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi. Le censure alla motivazione devono emergere dal testo del provvedimento impugnato e non possono tradursi in una rivisitazione nel merito delle argomentazioni di merito, né in prospettazioni alternative, in quanto il giudizio sulla attendibilità delle fonti di prova è riservato al giudice del merito.

Quanto alla posizione del ricorrente deceduto, la Corte rileva che, in tema di concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Non ricorrendo le condizioni per un proscioglimento pieno, la sopravvenuta morte dell’imputato impone l’annullamento senza rinvio perché i reati sono estinti.

Il ricorso che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. è respinto: secondo le Sezioni Unite n. 17050 del 2006, decisiva è solo la prova idonea a superare contrasti o a inficiare altre prove di segno contrario, non quella bisognosa di comparazione con gli elementi già acquisiti. La Corte d’appello ha congruamente escluso che il documento straniero prodotto rientrasse nell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e ha ritenuto non indispensabile l’integrazione probatoria. Generiche sono poi le doglianze sulle attenuanti, non essendo stati indicati gli elementi positivi preteriti.

Infine, i motivi del ricorrente per concorso nei reati fallimentari sono respinti: le decisioni di merito hanno illustrato l’apporto causale di primaria efficienza prestato dal concorrente esterno, escludendo la riqualificazione in ricettazione prefallimentare ex art. 232, comma 3, n. 2), L.F., che non annovera tra i suoi elementi il previo concerto. Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 513 cod. proc. pen., non essendovi stata specifica opposizione delle altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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