Bancarotta semplice documentale e irrilevanza dell’impedimento alla ricostruzione del volume d’affari (Cass. pen. Sez. 7 n. 4000 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci vizi di motivazione in termini generici, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza allegare specifici travisamenti delle emergenze processuali. In tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico di cui all’art. 217, comma 2, legge fall. il requisito dell’impedimento alla ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito. Tale impedimento costituisce, invece, l’evento della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. In presenza di ammanchi di beni societari, grava sull’amministratore l’onere di fornire spiegazione circa la destinazione impressa ai beni.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna inflitta all’imputato, amministratore unico di una società dichiarata fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di doglianza.

Con il primo motivo, il ricorrente contestava la valutazione, operata dalla Corte territoriale, delle dichiarazioni rese al Curatore fallimentare, cui era stato attribuito valore di confessione stragiudiziale. Con il secondo motivo, egli deduceva il vizio di motivazione in relazione alla impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e del patrimonio societario.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, ritenendolo generico e manifestamente infondato. L’genericità è stata riscontrata nel mancato confronto del ricorrente con la motivazione con cui i giudici di appello avevano respinto la corrispondente censura, avendo essi rilevato che la confessione era supportata da riscontri documentali. La manifesta infondatezza è stata, inoltre, affermata richiamando il principio per cui, in presenza di ammanchi di beni societari, l’amministratore ha l’onere di fornire spiegazioni in ordine alla loro destinazione.

La Corte ha ulteriormente precisato che le ulteriori doglianze, dirette a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, risultano estranee al sindacato di legittimità, poiché non fondate su specifici travisamenti. L’indagine demandata al giudice di legittimità è, infatti, circoscritta alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza possibilità di sindacare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle risultanze processuali.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato, richiamando il principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta semplice documentale, l’impedimento alla ricostruzione della situazione patrimoniale non è elemento costitutivo della fattispecie, ma costituisce l’evento proprio dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili.

In accoglimento di tali argomentazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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