Silenzio in interrogatorio non osta alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 30488 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, il diritto all’indennizzo è escluso solo quando l’interessato abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. L’assenza di tale causa ostativa costituisce condizione necessaria del diritto e va accertata d’ufficio dal giudice. La valutazione della condotta dell’istante va compiuta ex ante, al momento dell’adozione della misura, tenendo conto di quanto accertato all’esito del giudizio di merito. Non può fondare il diniego dell’indennizzo il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia, poiché l’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188/2021 ha stabilito che l’esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.

Il Fatto

La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 22.01.2025, ha accolto la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal ricorrente in relazione a un procedimento penale per tentato omicidio, riconoscendogli un indennizzo parametrato a 450 giorni di custodia cautelare. Il giudice della riparazione ha escluso la colpa grave, valorizzando l’alibi prospettato dall’interessato e l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenute contraddittorie sui punti decisivi del riconoscimento.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione sulle cause ostative. Il ricorrente pubblico ha richiamato la solidità del quadro indiziario e, in particolare, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia, quale elemento confermativo della prospettazione cautelare.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione muove dal limite del sindacato di legittimità: nel procedimento riparatorio, la Corte verifica solo la correttezza del procedimento logico-giuridico, restando riservata al giudice di merito la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o del dolo, con obbligo di motivazione adeguata (Sezioni Unite n. 51779 del 2013, Nicosia).

Richiamato l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte ribadisce che l’assenza della causa ostativa integra condizione necessaria del diritto e deve essere accertata d’ufficio, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. IV n. 34181 del 2002). Il dolo comprende la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati con il parametro dell’id quod plerumque accidit, creino una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità (Sezioni Unite n. 43 del 1995, Sarnataro). La colpa grave, alla luce dell’art. 43 cod. pen., ricorre quando una condotta, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere per macroscopica negligenza una situazione prevedibile di intervento giudiziario (Sez. IV n. 43302 del 2008).

La Corte precisa poi il metodo: il giudice deve valutare la condotta anteriore e successiva alla misura, e l’indennizzo può prescindere dall’errore giudiziario, rilevando la sola antinomia tra custodia e assoluzione (Sezioni Unite n. 32383 del 2010, D’Ambrosio; Sezioni Unite n. 51779 del 2013, Nicosia). Sul punto, la verifica va svolta ex ante, tenendo conto dell’esito del merito, e il giudice riparatorio deve confrontarsi con il quadro indiziario, sempre che gli elementi non siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati in sede assolutoria (Sez. IV n. 41396 del 2016; n. 58001 del 2017; n. 7225 del 2023).

Nel caso concreto, il giudice territoriale si è conformato a tali principi, escludendo profili di colpa sinergica e rilevando che nel giudizio assolutorio è risultata del tutto esclusa la rilevanza indiziaria degli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria. Quanto al silenzio in interrogatorio di garanzia, la Corte richiama l’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188/2021, che ha aggiunto all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. il periodo secondo cui l’esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione (Sez. IV n. 8615 del 2022; n. 48080 del 2023). Le censure del pubblico ministero, che valorizzano il solo patrimonio indiziario senza confrontarsi con l’esito assolutorio, sono pertanto manifestamente infondate e il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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