Misure alternative, la nuova istanza con fatti diversi va esaminata nel merito (Cass. pen. Sez. I n. 31903 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza di misura alternativa per mera riproposizione di una richiesta già rigettata è illegittimo quando la nuova domanda, pur avendo ad oggetto la medesima misura, si fondi su presupposti di fatto differenti. La preclusione prevista dalla norma configura una preclusione allo stato degli atti e non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Ne consegue che il giudice è tenuto a una valutazione nel merito della nuova istanza, con conseguente annullamento senza rinvio del decreto e trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza. Il procedimento di sorveglianza mutua, per effetto del richiamo dell’art. 678 cod. proc. pen., la disciplina del procedimento di esecuzione, con applicabilità dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e ricorribilità per cassazione del decreto presidenziale.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione presso una casa circondariale, presentava istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza la dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendola mera riproposizione di una precedente richiesta rigettata.
La difesa ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osservava che la nuova istanza differiva dalla precedente per il diverso progetto lavorativo, la diversa proposta abitativa e il mutato contesto territoriale, elementi che imponevano una nuova delibazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in primo luogo la questione di ammissibilità del ricorso. Il procedimento di sorveglianza, per il richiamo operato dall’art. 678 cod. proc. pen., mutua la disciplina del procedimento di esecuzione; è dunque applicabile l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la ricorribilità per cassazione avverso il decreto che dichiari l’inammissibilità dell’istanza meramente ripropositiva. Nel darne conferma il Collegio richiama il principio di Sez. I n. 44572 del 2010, secondo cui il decreto con cui il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di misure alternative è suscettibile di ricorso per cassazione e non di opposizione.
Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte accede agli atti processuali, possibilità affermata dalle Sezioni Unite n. 42792 del 2001, secondo cui, quando sia dedotto un error in procedendo, la Corte è giudice anche del fatto e può esaminare direttamente gli atti. Da tale accesso emerge che il provvedimento di rigetto posto a base della declaratoria di inammissibilità era stato emesso da un diverso tribunale di sorveglianza.
Il Collegio ricostruisce le vicende: la prima istanza era stata respinta perché, alla dichiarata disponibilità all’assunzione e all’alloggio, non aveva fatto seguito alcun riscontro del titolare dell’attività; la seconda, proposta dopo il trasferimento in altro istituto, indica una diversa ditta e una diversa soluzione abitativa, con documentazione allegata.
Alla luce di tali elementi, la nuova istanza non poteva essere ritenuta la mera riproposizione della precedente, poiché, pur afferendo alla medesima misura, è basata su presupposti di fatto differenti. Essa richiedeva quindi la valutazione nel merito, secondo il principio di Sez. I n. 4761 del 2024, per il quale la preclusione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è allo stato degli atti e non opera quando siano dedotti fatti o questioni estranei alla decisione precedente. Ne segue l’annullamento senza rinvio del decreto e la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione sull’istanza.
Nota della Redazione
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