Reato continuato e recidiva: obbligo di motivazione sugli aumenti di pena (Cass. pen. Sez. VII n. 12967 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascuno dei reati satellite, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021. Il grado di impegno motivazionale richiesto è però correlato all’entità degli aumenti: quando questi siano contenuti e i reati omogenei, l’onere argomentativo può ritenersi implicitamente assolto, se risulta rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti dell’art. 81 cod. pen., senza surrettizi cumuli materiali. La recidiva non può fondarsi sulla sola gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice valutare in concreto, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne e se la pregressa condotta sia indice di permanente inclinazione al delitto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 624-bis, comma 1, 81 cpv., 56 e 624 cod. pen. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 14.10.2024, ha confermato la pronuncia di condanna. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti del giudizio e una precedente sentenza passata in giudicato; erronea applicazione della recidiva; determinazione della pena in continuazione al reato di cui al capo b) dell’imputazione.
La questione centrale riguarda i limiti dell’obbligo motivazionale del giudice di merito quando applichi la continuazione e la recidiva, e la misura dell’onere argomentativo sugli aumenti di pena per i singoli reati satellite.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i tre motivi. Quanto al primo, il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di precedente sentenza irrevocabile. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, poiché non si confronta con la sentenza impugnata, che ha esplicitato le ragioni della decisione con motivazione immune dai vizi logici denunciati, richiamando la giurisprudenza di legittimità n. 30909 del 2022 e applicando corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Il secondo motivo concerneva l’applicazione della recidiva. Anche tale doglianza è stata giudicata manifestamente infondata. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro consumazione. Il giudice è tenuto a esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una permanente inclinazione al delitto che abbia influito come fattore criminogeno sulla commissione del reato sub iudice.
Il terzo motivo riguardava la determinazione della pena applicata in continuazione al reato di cui al capo b). La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021: in tema di reato continuato, il giudice, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite. L’obbligo è stato però precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve essere tale da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di surrettizi cumuli materiali.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che tale onere argomentativo sia stato implicitamente assolto, richiamando la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato l’omogeneità dei reati e l’impossibilità di determinare l’esattezza della pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento praticato in relazione alla pena base e alla violazione più grave. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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