Video-sorveglianza non esclude l’aggravante di esposizione a pubblica fede (Cass. pen. Sez. V n. 30513 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presenza di un impianto di video-sorveglianza sul luogo del furto non esclude di per sé l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede del bene sottratto. L’aggravante è configurabile tutte le volte in cui il sistema di controllo non abbia garantito la tutela del bene, limitandosi a ricostruire lo svolgimento dei fatti e ad agevolare le indagini. Essa può essere esclusa solo quando sia accertata una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione dell’oggetto. Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di appello si estende alla sentenza di primo grado, con la quale la prima si salda in un unico tessuto argomentativo. Il riconoscimento delle attenuanti generiche e il giudizio di prevalenza o equivalenza costituiscono giudizio di fatto discrezionale, sindacabile solo per motivazione inadeguata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 28 gennaio 2025, conferma la condanna di primo grado nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall’esposizione a pubblica fede di una grata di ferro e del delitto di contraffazione di una targa di un’autovettura di proprietà di terzi. La Corte distrettuale conferma anche il giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti contestate.
Il difensore di fiducia propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insufficienza e l’illogicità della motivazione sull’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, in ragione della presenza di un sistema di video-sorveglianza; l’insufficienza e l’illogicità della motivazione in ordine alla contestata recidiva; l’insufficienza e l’illogicità della motivazione sul giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso infondato. Sul primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che la Corte d’appello, pur essendosi limitata a richiamare un orientamento pressoché unanime della stessa Corte, ha reso una motivazione scarna ma esaustiva. Ai fini del controllo sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico complessivo tessuto argomentativo, allorché i giudici del gravame esaminino le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operino frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza (Sez. III n. 44418 del 2013).
Dalla sentenza di primo grado risulta accertato, sulla scorta delle video riprese e delle immagini fotografiche estratte, che sul luogo del furto era giunta un’autovettura con targa parzialmente contraffatta, con a bordo un cane e due uomini, uno dei quali asportava una grata posta all’ingresso di un’area di servizio. Solo all’esito di vari controlli incrociati veicolo, targhe e anno di immatricolazione in banca dati SDI si è potuti risalire all’autovettura e all’autore del furto.
Da tale ricostruzione, non contestata, la Corte desume che il sistema di video-sorveglianza ha consentito solo di ricostruire lo svolgimento dei fatti e di agevolare le indagini, ma non ha garantito la tutela del bene dalla sottrazione né l’interruzione immediata dell’azione criminosa. La ratio dell’aggravante è quella di tutelare l’affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l’altrui proprietà; essa può essere esclusa solo dove sia configurabile una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione dell’oggetto (Sez. V n. 10584 del 2014), evenienza non riscontrabile nel caso concreto.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: il ricorrente reitera le censure già proposte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte distrettuale, che ha evidenziato una accentuata pericolosità dell’imputato. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di merito è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Corte cost. n. 192 del 2007; Sez. Un. n. 5859 del 2012).
Il terzo motivo è infondato ai limiti dell’inammissibilità: il riconoscimento delle attenuanti generiche e il giudizio di prevalenza o equivalenza sono giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sindacabile solo per motivazione inadeguata. La Corte d’appello ha esplicitato il proprio criterio, evidenziando dati processuali sintomatici di una non estemporanea determinazione a delinquere. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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