Restituzione degli atti al P.M. per rinvio a giudizio non è abnorme (Cass. pen. Sez. V n. 30514 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale, prima dell’apertura del dibattimento, restituisce gli atti al pubblico ministero sul presupposto che si debba procedere con richiesta di rinvio a giudizio non è affetto da abnormità e non è pertanto ricorribile per cassazione. La restituzione, pur determinando una regressione del procedimento, non impone all’organo dell’accusa un adempimento che concretizzi un atto nullo, poiché l’esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie assicura all’imputato un passaggio giurisdizionale ulteriore e maggiori garanzie partecipative. Manca altresì l’abnormità strutturale, trattandosi di esercizio di un potere riconosciuto al giudice dall’art. 550, comma 3, cod. proc. pen., ancorché fondato su un’esegesi difforme da quella maggioritaria. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento penale per il reato di art. 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., il tribunale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e in accoglimento di un’eccezione difensiva, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che il reato contestato non rientrasse tra i casi di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento. Secondo l’organo dell’accusa, il pubblico ministero sarebbe stato costretto a esercitare l’azione penale secondo uno schema diverso da quello previsto, con conseguente stasi del procedimento e impossibilità di proseguirlo. Il sostituto procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 37502 del 2022, secondo cui è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta. In quel caso l’atto impone all’accusa un’attività processuale contra legem, idonea a determinare una indebita regressione e la stasi del procedimento.
La Corte ricostruisce la nozione di abnormità come vizio non codificato, individuato per sanzionare anomalie che alterano l’ordinaria sequenza procedimentale senza trovare rimedio nel sistema delle invalidità e dei mezzi di impugnazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 25957 del 2009 e le Sezioni Unite n. 20569 del 2018, il Collegio ribadisce che, nei casi di regressione, l’abnormità funzionale è ravvisabile solo quando il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso del futuro procedimento.
Su questa base, la sentenza Sezioni Unite n. 37502 del 2022 aveva escluso che alla medesima conclusione potesse giungersi nell’ipotesi inversa, oggetto del presente giudizio. Quando il tribunale restituisce gli atti perché si proceda con richiesta di rinvio a giudizio, alla nuova propulsione dell’azione penale non consegue alcun vizio, poiché la celebrazione dell’udienza preliminare assicura all’imputato un passaggio giurisdizionale ulteriore e maggiori garanzie partecipative.
Nel caso in esame la regressione, pur effettivamente determinatasi, non integra l’abnormità funzionale, perché il pubblico ministero, senza incorrere in alcuna nullità, potrà esercitare l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio. Né sussiste l’abnormità strutturale, avendo il giudice esercitato un potere riconosciutogli dall’art. 550, comma 3, cod. proc. pen., non esercitato oltre ogni ragionevole limite solo perché fondato su un’esegesi difforme da quella maggioritaria. Il Collegio richiama in tal senso Sez. V n. 9601 del 2021 e Sez. V n. 47635 del 2014, rilevando che le pronunce di segno opposto sono anteriori al deposito delle motivazioni delle Sezioni Unite. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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