Revoca del sequestro probatorio e carenza di interesse alla impugnazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 19349 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, la valutazione dell’interesse a impugnare deve essere compiuta in modo concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile, avendo riguardo alla situazione esistente al momento della decisione. Tale interesse non sussiste quando il pubblico ministero abbia adottato un nuovo decreto di sequestro qualificando il precedente provvedimento di convalida come inefficace per carenza motivazionale. Non è configurabile un giudicato cautelare né una consunzione dell’azione cautelare per effetto della revoca del sequestro disposta d’ufficio dal pubblico ministero: la preclusione endoprocessuale consegue esclusivamente all’inoppugnabilità di un provvedimento adottato all’esito di un procedimento incidentale di impugnazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di alcuni telefoni cellulari. Il giudice aveva rilevato che il pubblico ministero, dopo l’emanazione del decreto di convalida, aveva adottato un nuovo provvedimento di sequestro dei medesimi beni, evidenziando la carenza di interesse all’impugnazione del provvedimento originario.
Il difensore dell’indagato contestava la decisione, sostenendo che il primo decreto di sequestro non avrebbe potuto ritenersi implicitamente revocato e che l’adozione di un secondo provvedimento sarebbe stata preclusa dal ne bis in idem cautelare. Il ricorrente eccepiva altresì la nullità del decreto di convalida per carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, al vincolo di pertinenzialità e alle finalità istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito che l’interesse a impugnare deve essere valutato in concreto alla luce della situazione esistente al momento della decisione. Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva espressamente qualificato il precedente provvedimento di convalida come “inefficace perché carente di motivazione” nel nuovo decreto di sequestro. Poiché l’indagato aveva impugnato anche il secondo provvedimento, la Corte ha escluso la sussistenza dell’interesse all’impugnazione: l’eventuale annullamento del secondo decreto non avrebbe fatto rivivere il primo, dichiarato inefficace dallo stesso organo dell’accusa.
Quanto alla dedotta preclusione cautelare, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, Tonetti, Rv. 283775-01, affermando che la revoca del sequestro disposta dal pubblico ministero non è un provvedimento decisorio adottato all’esito di un procedimento incidentale di impugnazione. Detto provvedimento, essendo il frutto di una decisione discrezionale dell’organo dell’accusa, si fonda su ragioni di insindacabile opportunità e non è pertanto idoneo a determinare la formazione di una preclusione endoprocessuale.
I principi espressi in tema di sequestro preventivo sono stati ritenuti pienamente esportabili al sequestro probatorio, alla luce della medesima ratio sottesa. La Corte ha altresì escluso la configurabilità della consunzione dell’azione cautelare, non essendo prevista una tale preclusione nella materia cautelare, ove la stessa consegue solo all’inoppugnabilità di un provvedimento adottato all’esito di un giudizio incidentale di impugnazione.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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