Misure interdittive e obbligo di motivazione sulle esigenze cautelari residue (Cass. pen. Sez. II n. 40429 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del riesame, investito dell’appello cautelare, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché confronti le prospettazioni dell’indagato nel loro intrinseco contenuto. Il pericolo di recidiva può essere ravvisato anche a prescindere dalla positiva ricognizione di concrete e immediate occasioni di ricaduta, essendo sufficiente una prognosi sulla possibilità di condotte reiterative, condotta alla stregua delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. I principi di proporzionalità e di adeguatezza operano come parametro di commisurazione della misura cautelare per tutta la sua durata, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura a fronteggiare le esigenze residue, secondo il criterio della minor compressione possibile della libertà personale.

Il Fatto

Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha limitato alle sole attività implicanti rapporti con la Pubblica Amministrazione dei comuni di Arco e Riva del Garda la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali, applicata all’indagato per i reati di cui agli artt. 416, 416 bis.1, 319 quater, 326, 346 bis, 353 cod. pen. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato l’istanza di revoca avanzata ex art. 299 cod. proc. pen., era stato così parzialmente riformato.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione in ordine ai fatti nuovi sopravvenuti dedotti nell’appello cautelare, e violazione degli artt. 274, 275, 290 e 299 cod. proc. pen. in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura come rimodulata, anche in considerazione del mutato assetto politico-amministrativo dei territori interessati.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambi i motivi infondati. Quanto al primo, il Tribunale del riesame ha espressamente argomentato sulla permanenza del pericolo di reiterazione di reati omologhi a quelli oggetto del titolo custodiale, ritenuto non cessato in ragione dell’articolato sistema illecito nel quale l’indagato era coinvolto, caratterizzato da finanziamento illecito di partiti e candidati, delegittimazione di politici ostili mediante campagne di stampa e azioni giudiziarie temerarie, corruzione di esponenti locali e turbativa di procedure pubbliche.

Secondo la Corte, il Tribunale si è confrontato con gli elementi prospettati dalla difesa nell’appello cautelare, ritenendoli non sufficienti a elidere il pericolo di recidiva ma idonei ad affievolirlo, con conseguente rimodulazione della misura in termini meno stringenti. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il collegio ha motivato sulla permanenza delle esigenze cautelari, sia pure ritenute meno pregnanti. La circostanza che i motivi non siano stati sunteggiati nell’ordinanza non equivale a omessa valutazione, perché le prospettazioni difensive sono state esaminate nel loro contenuto, tanto da fondare l’affermato affievolimento dell’esigenza specialpreventiva.

Il costrutto argomentativo, seppure sintetico, è conforme al principio consolidato secondo cui il pericolo di recidiva specifica sussiste anche in assenza di positive e immediate opportunità di ricaduta, dovendosi compiere una prognosi sulla possibilità di condotte reiterative (Sez. III n. 9041 del 15.02.2022, Gizzi; Sez. II n. 6593 del 25.01.2022, Mungiguerra; Sez. U. n. 16085 del 31.03.2011, Khalil).

Quanto al secondo motivo, il collegio della cautela ha proceduto con motivazione non manifestamente illogica alla valutazione di conformità alle affievolite esigenze residue. I principi di proporzionalità e adeguatezza impongono una costante verifica della perdurante idoneità della misura, secondo il criterio della minor compressione possibile della libertà personale. Il Tribunale ha valorizzato il fatto che nei territori di Arco e Riva del Garda erano state realizzate la maggior parte delle condotte illecite, ritenendo implicitamente irrilevante il subentro di un nuovo assetto politico locale, alla luce della capacità di influenza dimostrata dall’indagato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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