Nessuna truffa se il profitto coincide con l’evasione fiscale (Cass. pen. Sez. II n. 30538 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Tra i reati tributari e la truffa aggravata ai danni dello Stato sussiste un rapporto di specialità: qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale nell’ambito della normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione. Non integra quindi la truffa l’indicazione di elementi fittizi nella dichiarazione, quando il profitto perseguito e conseguito coincida con l’indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta, non costituendo vantaggio autonomo né la ripartizione pro-quota del medesimo profitto tra concorrenti, né la sua destinazione a una struttura associativa estranea alla domanda cautelare.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta della somma di euro 2345,40, ritenuta profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. L’ipotesi accusatoria riguardava la presentazione di un modello Persone Fisiche per l’anno di imposta 2017, con un inesistente credito di imposta per spese sanitarie indebitamente rimborsato, condotta inserita in una più ampia vicenda illecita organizzata, caratterizzata da centinaia di dichiarazioni fraudolente singolarmente inferiori a euro 4000.

In sede di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato il decreto, qualificando il fatto ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 74/2000 e negando che le sole indicazioni non veritiere contenute nella dichiarazione integrassero gli artifici o raggiri propri della truffa. Ha inoltre escluso la rilevanza penale per essere la violazione attestata sotto la soglia di legge, con conseguente venir meno del fumus.

La Motivazione della Corte

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, per non avere il Tribunale considerato le condotte ulteriori costituenti artifici e raggiri, né la circostanza che parte del profitto doveva essere versata alla struttura associativa; dall’altro, il vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza del periculum in mora.

La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni unite n. 1235 del 2010, secondo cui qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale nel quadro della normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni.

Il profitto avuto di mira e conseguito dall’indagato coincide, per la Corte, con quello fiscale, costituito, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 74 del 2000, anche dal fine di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta, il cui perseguimento è posto come scopo della condotta tipica.

Quanto al preteso profitto ulteriore costituito dal “prezzo del servizio illecito”, i giudici di legittimità hanno osservato che si tratta di profilo di merito, dotato di novità e non sottoposto alla cognizione del Tribunale del riesame, e che tale vantaggio nulla aggiungerebbe all’indebito rimborso, trattandosi di una mera ripartizione pro-quota tra concorrenti dell’unico profitto ricavato dalla condotta decettiva riferibile al reato tributario. Analogamente, la destinazione degli illeciti profitti alla struttura associativa non rileva, essendo riferita a fattispecie non fondante la domanda cautelare, posto che la somma sequestrata è specificamente riferita al profitto della contestata truffa.

Infine, la Corte ha rilevato che le modalità della condotta truffaldina indicate nell’imputazione provvisoria nulla aggiungono a quella decettiva, richiamandosi quelle strumentali all’indicazione nelle dichiarazioni annuali degli elementi passivi inesistenti, in forza dei quali si mira ad ottenere l’indebito rimborso da parte dell’Erario. Il ricorso del Pubblico ministero è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *