Truffa aggravata e reati tributari: specialità salvo profitto ulteriore (Cass. pen. Sez. II n. 30539 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Tra le fattispecie incriminatrici tributarie e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato sussiste un rapporto di specialità, nel senso che qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale. Tale rapporto di specialità viene meno quando dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni. Ai fini della configurabilità della truffa non è sufficiente evocare una più ampia e organizzata vicenda illecita, né la destinazione di parte del profitto alla struttura associativa, quando il profitto perseguito e conseguito dall’indagato coincida con quello fiscale e la somma sequestrata sia specificamente riferita a quello.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, investito del riesame di misure cautelari reali, aveva annullato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta di una somma di denaro ritenuta profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso mediante l’inserimento di dichiarazioni fiscali con elementi fittizi e crediti di imposta inesistenti.
Il Tribunale aveva riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, escludendo la riconducibilità alla truffa per assenza di artifici o raggiri ulteriori rispetto alle indicazioni non veritiere contenute nella dichiarazione. Poiché la violazione fiscale si era attestata sotto la soglia di legge, era venuto meno il fumus del reato contestato. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge sulla qualificazione giuridica e vizio di motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio già affermato dalle Sezioni unite n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, che hanno riconosciuto l’esistenza di un rapporto di specialità tra le norme incriminatrici tributarie e quella di truffa aggravata ai danni dello Stato. Qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale nel quadro della normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale. Il principio traccia una linea di demarcazione tra l’ambito applicativo delle fattispecie a connotazione truffaldina e le norme incriminatrici di carattere fiscale.
Nel caso concreto, il profitto perseguito e conseguito dall’indagato coincide con quello fiscale. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 74 del 2000, il fine di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta è posto come scopo della condotta tipica, sicché il perseguimento di tale finalità non integra un disvalore autonomo.
La Corte esamina quindi la censura del ricorrente relativa al profitto ulteriore costituito dal “prezzo del servizio illecito”. Osserva che si tratta di profilo di merito dotato di novità e non sottoposto alla cognizione del Tribunale del riesame. In ogni caso, tale vantaggio nulla aggiunge all’indebito rimborso, trattandosi di una ripartizione pro-quota tra i concorrenti di quell’unico profitto ricavato dalla condotta decettiva eziologicamente riferibile al reato tributario.
Analogamente, quanto alla riconducibilità degli illeciti profitti alla struttura associativa, la Corte rileva che tale fattispecie non risulta fondante la domanda cautelare, essendo la somma sequestrata specificamente riferita al profitto della contestata truffa. Infine, le modalità della condotta indicate nell’imputazione provvisoria nulla aggiungono a quella decettiva, richiamando gli strumenti utilizzati per indicare nelle dichiarazioni annuali elementi passivi inesistenti, funzionali a ottenere l’indebito rimborso da parte dell’Erario. Il ricorso del Pubblico ministero è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.