Bancarotta documentale e distrattiva: oneri dell’amministratore e dolo del concorrente esterno (Cass. pen. Sez. V n. 28630 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili permane finché la cessazione dell’attività commerciale non sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, non essendo sufficiente lo stato di fatto di inoperatività della società. Nella fattispecie delineata dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. rientra la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione dei libri ma anche l’ipotesi della loro materiale esistenza lasciati in bianco, e che si distingue dal caso, caratterizzato da dolo generico, dell’omessa annotazione di specifiche operazioni. Il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto da indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali. Quanto al concorso del concorrente extraneus, il dolo consiste nella volontarietà dell’apporto alla condotta dell’intraneus, con la consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima città, dichiarava estinto per prescrizione il reato di truffa aggravata e assolveva da una delle ipotesi distrattive contestate; per il resto confermava la condanna di due amministratori della società fallita e rideterminava la pena nei confronti di un terzo imputato, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.

Avverso la decisione proponevano ricorso gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta documentale, alla prova delle distrazioni, alla configurabilità dell’aggravante del danno di rilevante gravità e alla determinazione della pena. La Corte di cassazione era chiamata a verificare, in particolare, i limiti dell’obbligo di tenuta delle scritture e la consapevolezza richiesta al concorrente esterno.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto le censure relative alla bancarotta documentale. L’imputato, amministratore di diritto dal 2005 fino al fallimento, non ha esibito alcuna ricevuta di consegna delle scritture al commercialista né ha dato prova di essersi attivato per ottenerne la restituzione. La tesi difensiva della consegna al professionista era già risultata inverosimile nella ricostruzione del curatore, secondo cui questi aveva escluso di essere stato depositario della contabilità.

Quanto all’eccezione di inoperatività della società dal 2003, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’obbligo di tenere le scritture viene meno solo quando la cessazione dell’attività sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. V n. 20514 del 2019). Ha poi chiarito che la nozione di omessa tenuta, anche parziale, comprende la materiale esistenza dei libri lasciati in bianco e si distingue dall’omessa annotazione di dati veri (Sez. V n. 42546 del 2024).

Il dolo specifico è stato desunto da inequivoci indici di fraudolenza: il passivo rilevante, la distrazione dei beni aziendali e il progressivo depauperamento della società, spogliata dei suoi averi a vantaggio di altre società riferibili al medesimo centro d’interessi (Sez. V n. 2228 del 2022; Sez. V n. 10968 del 2023).

Sulla bancarotta distrattiva i motivi sono stati ritenuti reiterativi e volti a una rilettura del fatto riservata al giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 1997). La Corte ha confermato la qualificazione del mancato rinvenimento dei beni preesistenti come condotta distrattiva, gravando sull’imprenditore l’onere di indicarne la sorte (Sez. V n. 40487 del 2025).

Quanto al concorrente esterno, la Corte ha ribadito che il suo dolo consiste nella volontarietà dell’apporto con consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto (Sez. V n. 4710 del 2020). L’aggravante del danno di rilevante gravità è stata confermata, non risultando proposta in appello una specifica censura. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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