Revoca del lavoro di pubblica utilità e pena residua da ripristinare (Cass. pen. Sez. I n. 20378 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, una volta ricevuta la copia della sentenza e l’ingiunzione a presentarsi presso l’UEPE, il condannato ha l’onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato. Il Giudice dell’esecuzione che revoca la sanzione sostitutiva per mancata osservanza delle prescrizioni deve ripristinare la sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente irrogata il periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall’art. 58 d.lgs. n. 274/2000. È pertanto illegittima, per vizio di motivazione, l’ordinanza di revoca che ometta di verificare se le ore già svolte siano state positivamente eseguite e, dunque, se vadano detratte ai fini della determinazione della pena ripristinata.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ravenna ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, applicata ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689 del 1981 in relazione a una sentenza di patteggiamento per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990. La revoca si fondava sulla segnalazione dell’irreperibilità del condannato per l’Ente e per l’UEPE a far data dal 15 novembre 2023, desunta dall’ultima relazione UEPE del 19 agosto 2025.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione. Ha dedotto di aver svolto 200 ore di lavoro prima del passaggio in giudicato della sentenza, intervenuto il 23 dicembre 2023, e di essere stato ricoverato in una struttura ospedaliera dal 15 dicembre 2023, quindi legittimamente impedito. Ha contestato che l’ordinanza non specifichi quali condotte violative siano state ritenute di gravità tale da giustificare la revoca.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato nei limiti di seguito indicati. Il giudice dell’esecuzione ha riscontrato il totale inadempimento della prestazione lavorativa dal 15 novembre 2023, traendo la conclusione dalle relazioni UEPE, e ha valutato come grave, a fronte dell’irrevocabilità della sentenza del 12 ottobre 2023, l’inadempimento ai sensi dell’art. 66 legge n. 689 del 1981, ravvisando l’assoluto disinteresse verso la pena sostitutiva.
La Corte ritiene il ragionamento immune da vizi. Per effetto del combinato disposto dell’art. 661 cod. proc. pen. e dell’art. 63 legge n. 689 del 1981, la procedura di esecuzione dei lavori di pubblica utilità è avviata dal giudice senza alcun intervento del pubblico ministero. È sufficiente l’adempimento posto a carico del giudice per dare impulso alla procedura, consistente nella trasmissione della sentenza all’ufficio di pubblica sicurezza o al comando dell’Arma dei Carabinieri e all’UEPE, che deve prendere in carico il condannato.
La procedura prosegue con la consegna di copia della sentenza e con l’ingiunzione di presentarsi immediatamente all’UEPE, senza ulteriori adempimenti a carico di organi dello Stato. L’art. 63 legge n. 689 del 1981 è esplicito nell’onerare il condannato di dare impulso alla procedura, prevedendo finanche l’ipotesi in cui l’esecuzione non possa iniziare perché il condannato è detenuto per altro titolo. Il ragionamento è in linea con Sez. I n. 13806 del 13/03/2025, che riguarda una fattispecie analoga di revoca a seguito di accertata e ingiustificata inerzia del condannato.
Quanto alla durata dei lavori già eseguiti, la Corte ribadisce il principio per cui la revoca della sanzione sostitutiva disposta per mancata osservanza delle prescrizioni comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente irrogata il periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguaglio dell’art. 58 d.lgs. n. 274/2000, come affermato da Sez. I n. 32416 del 31/03/2016.
Tale principio va applicato anche al caso in esame, poiché il provvedimento impugnato non chiarisce il titolo per il quale il condannato, prima dell’irrevocabilità, aveva svolto 200 ore di lavoro, né se queste siano state positivamente eseguite e dunque da considerare ai fini della determinazione della pena da ripristinare. Segue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente alla determinazione della pena ripristinata; nel resto il ricorso è respinto perché infondato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.