Ricusazione del giudice e anticipazione del giudizio nella motivazione di altro processo (Cass. pen. Sez. VI n. 30556 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della richiesta di ricusazione per mancata allegazione degli atti relativi al processo cui la stessa si riferisce non è contraddittorio con l’esame nel merito dell’istanza, poiché l’esame d’ufficio delle doglianze non sana il difetto originario dell’onere documentale. Non integra anticipazione del giudizio di responsabilità, ai sensi degli artt. 34, 36, lett. g), e 37 cod. proc. pen., la motivazione di altra sentenza che richiami la posizione dell’imputato in funzione ricostruttiva del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La censura che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato è generica e confutativa e rende il ricorso inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza di ricusazione nei confronti del giudice che presiede il collegio investito del giudizio di appello in due procedimenti riuniti. L’istanza si fonda sul fatto che lo stesso giudice aveva concorso a pronunciare, quale presidente del collegio, la sentenza di appello in un diverso processo, relativo alla contrapposizione tra due consorterie, nella quale la posizione del ricorrente sarebbe stata incidentalmente valutata con riferimento alla contestazione associativa.
La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 21 febbraio 2025, rigetta la richiesta di ricusazione. Il ricorrente impugna tale ordinanza in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente muove un’unica censura, articolata in due profili: la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza, che da un lato dichiara l’istanza inammissibile per mancato assolvimento dell’onere di produzione documentale e dall’altro la esamina nel merito; e la violazione degli artt. 34, 36, lett. g), e 37 cod. proc. pen., per avere la sentenza del processo “Nemea” anticipato il giudizio sulla responsabilità del ricorrente.
La Corte rileva anzitutto che il ricorso non si confronta con la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione fondata sulla mancata allegazione degli atti relativi al processo cui la stessa si riferisce. Il ricorrente si limita a insistere nella propria tesi, senza misura con la motivazione del provvedimento impugnato.
Quanto al merito, la Corte territoriale — con motivazione immune da vizi logici o giuridici — ha escluso che le argomentazioni contenute nella sentenza che ha definito il processo “Nemea” costituiscano una anticipazione del giudizio di responsabilità in ordine alle imputazioni contestate nel procedimento in corso. I passaggi relativi al ricorrente si inseriscono, infatti, nel contesto ricostruttivo del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con riferimento alla sola vicenda dell’omicidio risalente agli anni ’90.
Ne consegue che non vi è stata alcuna anticipazione del giudizio di responsabilità. Il motivo, oltre a non confrontarsi con la decisione impugnata, è generico e confutativo. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio affermato da Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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