Prevalenza dell’attenuante della rapina di lieve entità sulla recidiva reiterata (Cass. pen. n. 12680/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di commisurazione della pena, la declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto assoluto di prevalenza dell’attenuante della rapina di lieve entità sulla recidiva reiterata (Corte Cost., sent. n. 117 del 2025) comporta che il giudice di merito, nel bilanciamento ex art. 69 cod. pen., possa legittimamente riconoscere la prevalenza dell’attenuante sulla recidiva, valutando la concreta offensività della condotta e la proporzionalità del trattamento sanzionatorio. L’assoluta preclusione previgente si poneva in contrasto con i principi di offensività, individualizzazione della pena e rieducazione, determinando una violazione degli artt. 3 e 27 Cost. La sentenza della Corte Costituzionale ha esteso il principio già affermato per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione alla fattispecie di rapina, eliminando l’irragionevole neutralizzazione della funzione di “valvola di sicurezza” dell’attenuante, che consente al giudice di graduare la pena in ragione dell’effettivo disvalore del fatto concreto. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità, avendo efficacia retroattiva, rende conforme al diritto vigente la decisione che, ancorché emessa in data antecedente, abbia riconosciuto la prevalenza dell’attenuante sulla recidiva reiterata.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con sentenza del 20 maggio 2025, ha condannato l’imputato per i reati di rapina attenuata e resistenza a pubblico ufficiale, applicando la pena nella misura di anni tre, giorni venti di reclusione ed euro ottocento di multa, previo riconoscimento della prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. sulla recidiva reiterata specifica contestata.
Avverso tale sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 69 cod. pen., assumendo che il giudice di merito aveva indebitamente esteso i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 2021 e n. 141 del 2023, le quali avevano dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata rispettivamente per il reato di sequestro di persona e per l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, ma non per la rapina.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che la doglianza del Procuratore Generale era corretta in fatto, atteso che, al momento della decisione del GUP (20 maggio 2025), l’art. 69, comma 4, cod. pen. prevedeva ancora il divieto assoluto di prevalenza dell’attenuante della rapina di lieve entità sulla recidiva reiterata. Tuttavia, in data 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 117, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale disposizione nella parte in cui precludeva la prevalenza dell’attenuante in esame sulla recidiva reiterata, estendendo i principi già affermati per il reato di sequestro di persona e per l’attenuante generica di cui all’art. 62, n. 4.
La Corte ha evidenziato che il Giudice delle leggi ha ritenuto il divieto inderogabile irragionevole e in contrasto con il principio di offensività, poiché neutralizza la funzione di “valvola di sicurezza” dell’attenuante, impedendo al giudice di modulare la pena in ragione della concreta esiguità del danno patrimoniale e della ridotta offensività della condotta. Tale preclusione è stata ritenuta lesiva anche del principio di individualizzazione e della finalità rieducativa della pena, sanciti dall’art. 27 Cost. Poiché la declaratoria di incostituzionalità produce effetti retroattivi, la decisione del GUP, sebbene emessa in data antecedente, risulta comunque conforme al diritto vigente al momento della decisione della Corte di Cassazione, con conseguente infondatezza del ricorso del Pubblico Ministero e suo rigetto.
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Nota della Redazione
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