Abitualità ostativa all’esclusione della punibilità per particolare tenuità anche con precedenti proscioglimenti (Cass. pen. Sez. 4 n. 11768 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione la riproposizione di doglianze aspecifiche che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata. Ai fini del giudizio di abitualità ostativo all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudice può prendere in considerazione anche i reati per i quali sia stato pronunciato un precedente proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Tale valutazione, se riferita al primo comma della norma, prescinde dal requisito della commissione di almeno due illeciti oltre quello per cui si procede, necessario solo per l’ipotesi di abitualità di cui al quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen. La gravità del fatto può essere desunta dalla tipologia e dal valore dei beni sottratti, nonché dalle modalità della condotta.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, ha escluso la contestata recidiva, confermando la condanna per il reato di tentato furto aggravato. L’imputata era stata sorpresa all’uscita di un esercizio commerciale con alcuni prodotti di profumeria occultati, dopo che l’attivazione del dispositivo antitaccheggio aveva impedito il perfezionamento del furto.
Il giudice di secondo grado aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo la condotta abituale e offensiva. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata considerazione che nel casellario giudiziale risultava un solo precedente proscioglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha rilevato l’aspecificità del motivo, che riproponeva le stesse doglianze già esaminate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva congruamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. con considerazioni immuni da vizi motivazionali.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha confermato che la gravità del fatto può essere desunta dal tipo e dal valore dei beni sottratti, trattandosi di prodotti di profumeria non di prima necessità, nonché dalle modalità della condotta, ritenuta sintomo di collaudata esperienza anche in ragione della presenza di precedenti specifici.
Quanto all’abitualità, la Corte ha precisato che, secondo la giurisprudenza consolidata a partire dalle Sezioni Unite Tushaj, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. Nel caso di specie, il casellario giudiziale riportava due proscioglimenti per particolare tenuità del fatto, entrambi per tentato furto aggravato, uno antecedente e uno successivo al fatto oggetto del processo.
La Corte ha infine chiarito che non rileva l’abitualità di cui al quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen., che richiede la commissione di più reati della stessa indole, bensì l’abitualità valutata in concreto dal giudice ai sensi del primo comma della disposizione, che può essere desunta da una pluralità di precedenti, anche definiti con proscioglimento per particolare tenuità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.