Accesso agli esiti captativi nel riesame: onere di istanza tempestiva e specifica (Cass. pen. Sez. VI n. 30554 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l’onere di presentare una richiesta tempestiva, ossia in tempo utile per consentire al pubblico ministero di provvedere, e specifica, formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell’istanza e da indicare con precisione i file delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia. In mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell’organo inquirente nell’evasione non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento. Nei procedimenti in camera di consiglio non trova applicazione la regola dell’art. 523, comma 5, cod. proc. pen., che riserva all’imputato e al difensore la parola per ultimi, a pena di nullità, nel solo dibattimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti nell’ambito di una indagine per associazione finalizzata al narcotraffico.

Con il primo motivo deduce l’inutilizzabilità, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, delle conversazioni intercettate, per effetto della intempestiva consegna di copia dei file audio richiesti dalla difesa e ottenuti appena ventuno ore prima dell’udienza di riesame. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione rilevando che l’istanza non esplicitava il carattere urgente della richiesta. Gli altri motivi investono il contraddittorio camerale, la ritenuta partecipazione al sodalizio, l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e le esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e, sul primo motivo, ribadisce la regula iuris in materia di accesso agli esiti captativi nel riesame. Il difensore deve presentare una richiesta tempestiva e specifica: solo così il ritardo del pubblico ministero può qualificarsi ingiustificato e il mancato accesso assume rilievo invalidante.

Nel caso concreto i file sono stati consegnati, sia pure nell’imminenza dell’udienza. L’elemento dirimente, correttamente valorizzato dal Tribunale, è l’assenza di elementi da cui evincere l’urgenza dell’istanza e la sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame. Il ricorrente, inoltre, una volta ottenuta copia dei file, non ha chiesto al Tribunale un termine per il loro esame, pur avendone la possibilità.

Il Collegio dichiara eccentrica la pronuncia richiamata dal ricorrente (Sez. 6, n. 4021 del 2024), che riguarda la diversa ipotesi della omessa consegna dei file, e richiama il precedente conforme Sez. 3, n. 37136 del 2021. Il secondo motivo è inammissibile: la regola della parola per ultimi a pena di nullità vale solo per il dibattimento (richiamate Sez. 6, n. 45182 del 2019 e Sez. 6, n. 9250 del 2005).

Il terzo motivo è infondato. Il vincolo associativo può essere provato anche mediante facta concludentia e anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, se le connotazioni della condotta rivelano un ruolo nelle dinamiche del gruppo (richiamate Sez. 3, n. 47291 del 2021, Sez. 4, n. 11470 del 2021 e Sez. 3, n. 36381 del 2019). Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse, non incidendo l’esclusione dell’aggravante sull’an o sul quomodo della misura. Il quinto è inammissibile perché si limita a un generico dissenso, senza confrontarsi con la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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