Mandato d’arresto europeo esecuzione pena in Italia subordinata a consenso Stato emissione (Cass. pen. Sez. VI n. 30560 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato d’arresto europeo esecutivo, il rifiuto facoltativo della consegna previsto dall’art. 4, punto 6), della decisione quadro 2002/584/GAI non abilita lo Stato di esecuzione a porre unilateralmente in esecuzione la pena inflitta nello Stato di emissione. La “presa in carico” dell’esecuzione presuppone il consenso dello Stato di condanna, manifestato attraverso la trasmissione della sentenza e del certificato di cui alla decisione quadro 2008/909/GAI. Ne deriva che la decisione di rifiuto della consegna e di riconoscimento della sentenza straniera assunta senza tale consenso è non conforme al diritto dell’Unione e il relativo vizio è rilevabile d’ufficio. La mera trasmissione della sentenza di condanna, in difetto del certificato, non integra consenso implicito.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, investita di una richiesta di consegna fondata su un mandato di arresto europeo emesso dal Belgio per l’esecuzione di una pena detentiva, rifiutava la consegna e disponeva l’esecuzione della pena in Italia, procedendo al riconoscimento della sentenza straniera.
Il difensore del condannato impugnava la decisione con ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale operato una trasposizione automatica della condanna, senza specificare l’ipotesi aggravata e senza motivare sul punto, con conseguenze sul trattamento esecutivo e sull’astratta applicabilità delle misure alternative.
La Motivazione della Corte
La Corte ha annullato la sentenza per motivi diversi da quelli dedotti dal ricorrente, rilevando d’ufficio il vizio. Nelle more del procedimento è intervenuta la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 4 settembre 2025, C-305/22, che ha interpretato in modo nuovo il coordinamento tra la decisione quadro 2002/584/GAI e la decisione quadro 2008/909/GAI.
Secondo tale pronuncia, la presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro di esecuzione è subordinata al consenso dello Stato di emissione, espresso secondo le norme della decisione quadro 2008/909/GAI. Il consenso si concretizza nella trasmissione della sentenza di condanna e del certificato di cui all’allegato I, che contiene le indicazioni essenziali per l’esecuzione effettiva della pena. La sola trasmissione della sentenza, in assenza del certificato, non vale a integrare un consenso implicito.
La Corte di cassazione ha quindi ribadito che lo Stato di esecuzione non può unilateralmente derogare al principio dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, invocando il motivo di non esecuzione facoltativa, senza che siano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna. Il reinserimento sociale della persona ricercata non ha carattere assoluto e va conciliato con la regola dell’esecuzione di ogni mandato d’arresto europeo.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui è rilevabile d’ufficio la violazione del principio per cui lo Stato di esecuzione non può dare alla sentenza straniera esecuzione parziale o diversa da quella concordata, trattandosi di regola inderogabile posta a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna (Sez. VI n. 47445 del 19.11.2019). A fortiori il principio opera quando manchi a monte il consenso dello Stato di condanna.
In sede di rinvio la Corte di appello dovrà richiedere allo Stato di emissione il consenso all’esecuzione della pena o la trasmissione del certificato, prospettando la pena da eseguire e fissando un congruo termine; in difetto di consenso o di certificato, dovrà disporre la consegna. La Corte ha inoltre chiarito che la procedura di interlocuzione non è assimilabile a una richiesta di informazioni complementari ex art. 15 della decisione quadro 2002/584/GAI e che, in caso di misura cautelare coercitiva, si applica il regime di controllo sulla durata della custodia dettato dall’art. 22-bis, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005. I motivi del ricorrente sono stati dichiarati assorbiti e comunque privi di fondamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.