Ricettazione: consapevolezza della provenienza illecita e dolo eventuale (Cass. pen. Sez. VII n. 4967 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto integra il dolo di ricettazione e può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, ivi compreso il comportamento dell’imputato che dimostri la conoscenza dell’origine illecita ovvero la mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa. Non è necessario che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. L’elemento psicologico può essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione della concreta possibilità della provenienza da delitto e dell’accettazione del relativo rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato per il delitto di ricettazione, il quale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 10/05/2024, che aveva confermato la pronuncia di primo grado.

Con il primo motivo il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla ricettazione. Con il secondo motivo censura la violazione di legge e la correttezza della motivazione in tema di determinazione della pena. La questione giunge in Cassazione perché il ricorrente assume che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente argomentato né sull’elemento soggettivo del reato, né sul trattamento sanzionatorio applicato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è ritenuto inammissibile. Il ricorrente formula mere doglianze in punto di fatto, riproduttive dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Tali censure, per la Suprema Corte, non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, risultando non specifiche ma soltanto apparenti.

Dalla lettura della sentenza impugnata emergono, secondo la Corte, convergenti elementi di prova logicamente dimostrativi della penale responsabilità dell’imputato in ordine alla ricettazione ascritta. La vicenda ricostruita dalla Corte d’appello rappresenta una situazione di fatto univocamente dimostrativa dell’illecito possesso.

Sul piano del diritto, la Cassazione richiama il principio secondo cui risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. II n. 20193 del 19.04.2017).

La Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto, è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile la precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Tale consapevolezza può essere desunta da prove indirette, allorché siano idonee a generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto (Sez. II n. 25756 del 11.06.2008; Sez. II n. 29198 del 25.05.2010).

L’elemento psicologico può essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, senza che possa desumersi da semplici motivi di sospetto (Sez. Un. n. 12433 del 26.11.2009; Sez. I n. 27548 del 17.06.2010).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile e manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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