Affidamento in prova: giudizio prognostico e obbligo di motivazione sulle segnalazioni (Cass. pen. Sez. I n. 30563 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio prognostico sull’affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza non può fondarsi su segnalazioni generiche, quale il solo riferimento alle risultanze della banca dati SDI, ma deve verificare in concreto a cosa queste si riferiscano e come incidano sulla valutazione di idoneità e adeguatezza della misura. La motivazione è altresì carente ove ometta di confrontarsi con gli esiti dell’indagine socio-familiare redatta dall’UEPE, non essendo sufficiente il richiamo a un generico quadro di inaffidabilità. Non operano, in materia di benefici penitenziari, presunzioni automatiche fondate sulla gravità del reato, sui precedenti penali o sulla mancata ammissione di colpevolezza, essendo sufficiente che il processo critico sul proprio passato risulti almeno avviato.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 2025, aveva rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare proposta da un condannato. A fondamento del diniego, il giudice di merito richiamava le segnalazioni contenute nella banca dati SDI, riferite a reati in materia di stupefacenti, e riteneva sussistere recenti violazioni della relativa disciplina.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi tra loro complementari. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe letto in modo travisato e parziale gli elementi acquisiti, posto che l’ultima violazione segnalata risaliva al 2021. Con il secondo ha censurato l’omesso confronto con la relazione dell’UEPE, dalla quale emergevano l’idoneità del domicilio e del lavoro e l’avvio di un percorso di revisione critica.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze difensive. La Corte ha ricostruito la funzione dell’affidamento in prova: si tratta della forma di esecuzione esterna al carcere prevista per i condannati nei cui confronti, alla luce dell’osservazione della personalità e di ulteriori acquisizioni, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale.
Nel relativo giudizio il Tribunale di sorveglianza deve considerare il reato commesso — punto di partenza della valutazione — i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, ma anche la condotta carceraria e gli esiti dell’indagine socio-familiare. Questi ultimi assumono rilievo prognostico peculiare, perché in essi si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della pena, di rilievo costituzionale (Sez. I n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli). Non esiste, ha precisato la Corte, alcuna presunzione generale di affidabilità o inaffidabilità: occorre una valutazione concreta degli elementi positivi che rendono ragionevole ritenere proficuo l’affidamento.
Il giudice della sorveglianza, pur non potendo prescindere dalla tipologia e gravità dei reati, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti, per verificare i sintomi di una positiva evoluzione della personalità. La mancata ammissione di colpevolezza non può fondare una prognosi sfavorevole, poiché l’imputato non ha obbligo di verità (Sez. I n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini). Né è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che un siffatto processo risulti almeno avviato (Sez. I n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo; Sez. I n. 773 del 03/12/2013, Naretto).
Applicando tali criteri, la Corte ha rilevato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il mero richiamo alle segnalazioni in banca dati SDI, riferite a reati in materia di stupefacenti dal 2011 al 2024, senza alcuna specificazione, non dà conto della corretta applicazione dei criteri esposti. Ciò anche in ragione di quanto indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2025 sull’operatività della presunzione di innocenza in materia di benefici penitenziari: il giudice della sorveglianza può e deve tener conto delle notitiae criminis risultanti in atti, ma è tenuto a motivare in modo specifico, verificando in concreto come la segnalazione incida sul giudizio di idoneità della misura.
Parimenti carente è la motivazione in ordine alla relazione dell’UEPE: pur non essendo vincolante, essa deve essere apprezzata e le informazioni in essa contenute vanno parametrate alle istanze rieducative sottese alla misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. I n. 23343 del 23/03/2017, Arzu). I vizi rilevati hanno pertanto imposto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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