Misure cautelari e narcotraffico: pericolosità non legata ai singoli reati-fine (Cass. pen. Sez. VI n. 30559 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari relative al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta soltanto all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali propri dell’associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nella quale il tempo trascorso costituisce solo uno degli elementi rilevanti. Il controllo di legittimità sulla ordinanza cautelare è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche poste a fondamento del provvedimento e dell’assenza di illogicità evidenti, restando estranea al giudice di cassazione ogni rivalutazione degli elementi fattuali e delle condizioni soggettive dell’indagato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Napoli, in relazione a reati in materia di stupefacenti, tra cui la partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura con ordinanza del 28 aprile 2025.

Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta e la manifesta illogicità della motivazione sull’adeguatezza della misura, valorizzando la risalenza nel tempo delle condotte, l’assenza di ulteriori illeciti e lo svolgimento di attività lavorativa con espiazione della pena in affidamento in prova.

La Motivazione della Corte

Il ricorso viene rigettato perché nel complesso infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che esso non rientra tra quelli consentiti: al giudice di legittimità non spetta alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure. Tali apprezzamenti sono di merito e competono in via esclusiva al giudice che ha applicato la misura e al tribunale del riesame. Il controllo resta circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, secondo il consolidato orientamento richiamato (tra le altre, Sezioni Unite n. 11 del 2000 e Sez. II n. 31553 del 2017).

Nel merito, l’ordinanza impugnata è immune da vizi. Il Tribunale ha tratto dal materiale investigativo elementi sintomatici di un gruppo coeso, operante in modo stabile e non occasionale, con base operativa in Altavilla Irpina: la reiterazione dei rapporti illeciti, la pluralità delle condotte, la stabilità dei vincoli, l’utilizzo di un linguaggio codificato e la disponibilità di uomini e mezzi, tra cui dispositivi e schede intestate fittiziamente. Assume rilievo il sequestro di una rilevante somma di danaro, riferibile agli illeciti traffici, nonché l’assistenza legale fornita in caso di arresto. Tali elementi sono stati legittimamente intesi come rappresentativi di un’associazione per delinquere dedita a un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti.

Con specifico riferimento al ricorrente, i giudici della cautela hanno valorizzato la costante disponibilità a rifornire il gruppo e a commercializzare le sostanze, gli stretti rapporti di affari con il capo del sodalizio e il contributo consistente, costituito anche dalla fornitura di schede telefoniche intestate a cittadini extracomunitari, funzionali a eludere le intercettazioni. A fronte di tali argomentazioni il ricorrente ha opposto una diversa valutazione degli elementi, non consentita in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato. Il Tribunale ha richiamato la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., escludendo elementi di allontanamento dal contesto criminoso e desumendo il pericolo attuale e concreto di recidiva dalla gravità delle condotte e dalla personalità dell’indagato. Le misure meno afflittive, compresi gli arresti domiciliari anche con strumenti elettronici, sono state considerate inadeguate. La Corte richiama il principio secondo cui, in materia di narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma riguarda anche la possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità e del medesimo inserimento criminale (Sez. III n. 16357 del 2021). Il rigetto comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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