Inammissibile ricorso per doppia conforme no stato necessità se possibile ricorrere Autorità (Cass. pen. Sez. I n. 30643 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di conferma della sentenza di condanna nei medesimi termini in secondo grado, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è soltanto quello che discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, o dal loro travisamento manifestamente perpetrato in entrambi i gradi di giudizio. Al di fuori di tale perimetro resta precluso il rilievo del vizio di motivazione, secondo la nuova formulazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando i giudici di merito abbiano valutato in modo adeguato e logico il medesimo compendio probatorio. La doppia conforme produce un apparato motivazionale integrato, che va assunto unitariamente nella denuncia dei vizi di legittimità. In tema di cause di giustificazione, lo stato di necessità non è configurabile quando il soggetto possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell’Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti realmente praticabile ed efficace.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 07.01.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti di un imputato riconosciuto responsabile del delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Il fatto si colloca in un contesto di grave conflitto familiare, originato dalle violenze subite da una congiunta dell’imputato a opera del di lei convivente. Il giorno stesso dell’aggressione in ospedale e dell’omicidio di un fratello dell’imputato, quest’ultimo, ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, si era allontanato dall’abitazione con il volto travisato e guanti in lattice, facendo ritorno trenta minuti più tardi con una pistola ben visibile nelle immagini di videosorveglianza. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 10 e 12 legge n. 497 del 1974 e carenza motivazionale sul rinvenimento dell’arma.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché articolato su censure generiche, aspecifiche e meramente reiterative di doglianze già risolte dalla Corte territoriale. Il Collegio ha preliminarmente inquadrato il caso nella figura della doppia conforme: la sentenza di appello aveva confermato nei medesimi termini quella di primo grado. Ne deriva che il vizio di motivazione è deducibile solo quando investa la pretermissione di temi probatori decisivi, indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, o il loro travisamento manifestamente perpetrato in entrambi i gradi (Sez. 5 n. 1927 del 2017, Petrocelli, Rv. 272324; Sez. 2 n. 10758 del 2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5 n. 2916 del 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 2 n. 5336 del 2018, Rv. 272018). Le motivazioni convergenti danno luogo a un unico corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 2019, Rv. 277218), che va assunto unitariamente.

Nel merito, la responsabilità risultava fondata su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti: l’uscita dall’abitazione alle 17.15 con volto travisato e guanti in lattice, la posizione del braccio piegato a celare qualcosa, e il rientro alle 17.43 con la pistola nitidamente impressa dalle telecamere. La tesi difensiva del rinvenimento dell’arma accanto al corpo del fratello deceduto è stata ritenuta inattendibile, valorizzando l’estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali e l’assenza di bossoli.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la scriminante dello stato di necessità dell’art. 54 cod. pen., prospettata in modo assertivo e in distonia con la ricostruzione dei giudici di merito. L’imputato si era allontanato portando con sé una pistola con intenti vendicativi, senza che vi fosse un pericolo attuale e imminente per la propria incolumità, in ogni caso fronteggiabile con la richiesta di intervento delle forze dell’ordine (Sez. 1 n. 47712 del 2022, Termine, Rv. 283785).

Anche il terzo motivo è stato respinto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione esente da manifesta illogicità, non richiedendo il giudice di merito di prendere in esame tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi (Sez. 6 n. 42688 del 2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 2 n. 3609 del 2011, Sermone, Rv. 249163). La mancata esclusione della recidiva è stata argomentata in modo congruo, alla luce della accentuata pericolosità sociale dimostrata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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