Cambio di procedibilità del furto e querela sopravvenuta: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 12861 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’art. 624 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha reso il furto perseguibile a querela, si applica, in forza della disciplina transitoria, anche ai fatti commessi anteriormente e già contestati con procedibilità d’ufficio. Ne consegue che il giudice è tenuto a rilevare il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità quando dagli atti non risulti la querela, poiché la mera denuncia proposta dalla persona offesa nell’immediatezza dei fatti non documenta la volontà di punizione dell’autore. Il proscioglimento per mancanza di querela prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, reputandosi a tutti gli effetti più favorevole. La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve ex art. 20-bis cod. pen. proposta solo nelle conclusioni scritte e in termini generici è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello ha confermato la condanna dell’imputato per un furto in abitazione e per un furto aggravato, riconoscendo la contestata recidiva e la riduzione di pena per la parziale infermità di mente.
Avverso la sentenza l’imputato ricorre in cassazione con tre motivi: il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità per il reato di furto alla cui punibilità è ora necessaria la querela; l’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve; la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sulla capacità di intendere e volere.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato, ma solo per il furto aggravato. Dagli atti non risulta che la persona offesa, non costituitasi parte civile, abbia mai proposto querela. La denuncia presentata nell’immediatezza non contiene alcuna manifestazione della volontà di punizione dell’autore del reato, né la querela è sopraggiunta nel termine fissato dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 150 del 2022. Il giudice dell’appello non ha dunque rilevato il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità.
La Corte osserva inoltre che per tale reato si è nel frattempo compiuto il termine di prescrizione, calcolato tenendo conto della contestata recidiva e delle sospensioni intervenute nei gradi di merito. Ciò nonostante, il proscioglimento per mancanza di querela deve ritenersi più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nel provvedimento. È per tale causa che la sentenza è annullata senza rinvio sul capo relativo al furto aggravato.
Il secondo motivo è infondato. La Corte ricorda che il giudice d’appello non può disporre d’ufficio la sostituzione della pena detentiva breve se nell’atto di gravame non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta, essendo onere dell’appellante supportarla con deduzioni puntuali. La richiesta avanzata solo con le conclusioni scritte è stata ritenuta generica e priva di effettiva motivazione, dunque originariamente inammissibile; irrilevante, pertanto, il silenzio serbato dalla Corte territoriale.
Il terzo motivo è infondato al limite dell’inammissibilità. La doglianza muove dalla supposta identità dei fatti rispetto a un pregresso procedimento in cui il perito aveva concluso per la non imputabilità dell’imputato. La sentenza ha però confutato l’assunto richiamando le giustificazioni e la base scientifica offerte dal perito nel corso del suo esame, motivando così la non necessità della rinnovazione istruttoria. Il ricorso, sul punto, è meramente assertivo e non evidenzia le ragioni dell’insufficienza di tale spiegazione.
La sentenza è quindi annullata senza rinvio limitatamente al reato per cui l’azione penale non poteva essere proseguita, e annullata altresì quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per la rideterminazione della pena, non desumendosi dalle sentenze di merito quale, tra i reati unificati in continuazione, sia stato ritenuto il più grave ai fini della commisurazione della pena base.
Nota della Redazione
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