Esposto all’Ordine forense e diffamazione: limiti al diritto di critica (Cass. pen. Sez. V n. 39796 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invia un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi sulla correttezza professionale di un collega, poiché opera la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica ex art. 51 cod. pen. Tale esimente richiede però che le accuse siano fondate o che l’esponente sia fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità, e che le espressioni rispettino il limite della continenza. La causa di non punibilità dell’art. 598 cod. pen. non si applica agli esposti inviati al Consiglio dell’Ordine quando l’autore non è parte, nemmeno potenziale, del successivo giudizio disciplinare, né alle accuse di natura calunniosa.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in sede di appello, aveva confermato la condanna inflitta dal Giudice di pace a una avvocatessa per il reato di diffamazione, per aver inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati due esposti nei quali accusava due colleghi di concorrere in una attività illecita, perpetrando una usura aggravata con finalità estorsiva.
Il Tribunale aveva escluso l’operatività del diritto di critica, anche nella forma putativa, difettando la verità dei fatti segnalati e la continenza espressiva; aveva altresì negato l’applicabilità dell’art. 598 cod. pen., non trattandosi di scritti difensivi e non essendo l’autrice parte del procedimento disciplinare. La difesa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento secondo cui l’esposto al Consiglio dell’Ordine contenente semplici dubbi sulla correttezza professionale di un legale è coperto dalla generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., in quanto volto a sollecitare il controllo su eventuali violazioni deontologiche, richiamando Sez. V n. 42576 del 2016 e Sez. V n. 33994 del 2010.
Tale principio, però, non opera quando le espressioni siano gratuitamente denigratorie. L’esimente è configurabile solo se i fatti esposti siano veri o se l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità, come affermato da Sez. V n. 26560 del 2014, Sez. V n. 23222 del 2011 e Sez. V n. 28081 del 2011. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha accertato che le accuse erano prive di fondamento oggettivo e non verificate, benché l’esponente, per la qualifica professionale rivestita, fosse in condizione di farlo, e che mancava la continenza, essendo i colleghi indicati come autori di gravissimi reati.
Quanto all’art. 598 cod. pen., la Corte ribadisce che l’esimente non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell’Ordine forense quando l’autore non è parte del successivo giudizio disciplinare (Sez. V n. 39486 del 2018), mentre è stata riconosciuta al ricorso presentato al Consiglio da un cliente che era parte, sia pure potenziale, del giudizio (Sez. V n. 8421 del 2019). La disposizione, inoltre, copre solo le offese e non le espressioni calunniose (Sez. V n. 32823 del 2019). Nel caso di specie l’imputata non avrebbe mai potuto assumere la veste di parte del procedimento disciplinare e le accuse erano calunniose.
Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili: il vizio di motivazione non è deducibile con ricorso avverso le sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000 (Sez. V n. 22854 del 2019). Il quinto motivo è inammissibile, essendo la liquidazione equitativa del danno censurabile solo se priva di giustificazione o macroscopicamente discorde dai dati di comune esperienza.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali. Nulla è dovuto alle parti civili per le spese di rappresentanza, perché la richiesta non poteva essere proposta con le memorie di replica, ma andava depositata fino a quindici giorni prima dell’udienza.
Nota della Redazione
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