Inammissibilità del ricorso impedisce l’estinzione per prescrizione sopravvenuta (Cass. pen. Sez. VII n. 30705 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità, impedisce la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione preclude infatti la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di legittimità non può rilevare la causa estintiva sopravvenuta. Restano estranee al giudizio di legittimità le richieste implicanti valutazioni di merito, come la conversione della pena detentiva, che vanno proposte dinanzi al giudice dell’appello.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una condanna per guida senza patente, resa dal Tribunale di Cosenza a carico dell’imputato, ritenuto responsabile della violazione dell’art. 116 del d.lgs. n. 285/1992, fatto commesso nell’ottobre 2019. Il giudizio di appello ha confermato la pronuncia di primo grado. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione, la mancata assunzione di una prova decisiva e l’inosservanza di norme processuali. Nelle more del giudizio di legittimità è maturato il termine prescrizionale del reato, circostanza che il ricorrente ha prospettato unitamente alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria la dedotta omessa notifica del decreto che dispone il giudizio. Il motivo è giudicato generico e comunque superato dalla precedente sentenza di annullamento, che aveva già riconosciuto il vizio processuale e che ha dato origine al giudizio di rinvio conclusosi con la decisione impugnata. Le ulteriori doglianze non si confrontano con le argomentazioni svolte dal giudice dell’appello, che ha esposto in modo esauriente le ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, anche richiamando la definitività della precedente violazione stradale al momento della seconda infrazione.
Il percorso argomentativo della Corte d’appello è ritenuto sorretto da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità, secondo il richiamo a Sez. VI n. 5465 del 2020. I motivi risultano pertanto manifestamente infondati.
Su questa base la Corte affronta il nodo della prescrizione. Al momento della sentenza impugnata il termine quinquennale non era ancora maturato. La circostanza che l’estinzione sia intervenuta dopo la pronuncia di appello non assume rilievo, perché la declaratoria è impedita dal riscontro della manifesta infondatezza delle doglianze: l’inammissibilità originaria del ricorso non consente la valida instaurazione della fase di impugnazione, secondo Sez. VII n. 6935 del 2016.
Quanto alla richiesta di conversione della pena detentiva ex art. 20 bis cod. pen., la Corte osserva che essa implica valutazioni di merito e avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Corte di appello. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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