Porto d’arma impropria: lieve entità non esclude la non punibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 9080 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste incompatibilità tra il riconoscimento della fattispecie della lieve entità nel porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere e l’esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., stante la diversa portata dei due istituti. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva che tenga conto del contesto del fatto e della personalità dell’agente. Il giudice di merito motiva adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando i precedenti penali e l’inclinazione a delinquere del reo, non bilanciati da elementi favorevoli specificamente indicati. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione si attenua, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Udine alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, accertato il 07 luglio 2023, per aver portato ingiustificatamente un coltello con la lama spezzata in una zona di spaccio di sostanze stupefacenti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata assoluzione per la particolare tenuità del fatto, nonostante il riconoscimento della scarsa offensività dell’arma; l’omessa concessione delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione; l’irrogazione di una pena eccessiva rispetto al fatto e alle condizioni di vita del reo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato in modo completo, logico e non contraddittorio la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.
Il giudice di merito ha fatto riferimento, come richiesto dalle norme, al contesto pericoloso in cui è avvenuto il porto del coltello, cioè in una zona di spaccio di sostanze stupefacenti, e ai numerosi precedenti penali del ricorrente. Tali elementi legittimano una valutazione di non meritevolezza delle attenuanti, soprattutto se la condizione del reo, che dimostra l’inclinazione a delinquere, non è bilanciata da elementi favorevoli.
La Corte ribadisce il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui non vi è incompatibilità tra il riconoscimento della fattispecie della lieve entità nel porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere e l’esclusione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. I n. 41261 del 07.03.2017, Rv. 271262), stante la diversa portata dei due istituti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorso è infondato perché il giudice ha irrogato una pena-base molto inferiore al medio edittale, giustificata dai precedenti penali e dalla dimostrata inclinazione a delinquere. La Corte richiama i principi secondo cui, nel caso di pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. II n. 28852 del 08.05.2013, Rv. 256464; Sez. IV n. 21294 del 20.03.2013, Rv. 256197).
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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