Revoca dell’affidamento in prova per perdurante attività illecita del condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 2534 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale è legittimata da una valutazione complessiva della condotta del condannato, che tenga conto non solo dell’osservanza delle prescrizioni e dello svolgimento di attività lavorativa, ma anche del suo coinvolgimento in un nuovo procedimento penale per reati della stessa indole di quelli in espiazione. Il giudice di sorveglianza, nel motivare la revoca, deve dar conto delle ragioni che escludono il positivo esperimento della misura, valorizzando gli elementi sintomatici della perdurante pericolosità specifica. La decorrenza ex tunc della revoca è giustificata dal breve periodo trascorso in misura alternativa e dalle ragioni che ne hanno determinato la caducazione.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una pena per reati di ricettazione e riciclaggio, impugna l’ordinanza con cui il Trib. Sorveglianza di Venezia ha revocato la misura ammessa. Il Tribunale aveva fondato la revoca sul coinvolgimento del condannato in un recente procedimento penale della Procura di Padova per furto aggravato e riciclaggio, commessi dal maggio al novembre 2023, sfociato nell’applicazione della misura dell’obbligo di dimora.

Il difensore deduce il vizio di motivazione in ordine alla revoca e alla decorrenza ex tunc della stessa. La questione giunge alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene le censure manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili già esaminati dal Tribunale di sorveglianza. Il giudice di merito si era confrontato con tutti i rilievi difensivi, osservando che il condannato non aveva dato prova di una fattiva partecipazione all’opera di rieducazione.

Il Tribunale aveva valorizzato il coinvolgimento in un nuovo procedimento penale per reati della stessa indole di quelli in espiazione, con applicazione dell’obbligo di dimora. Tale circostanza è stata ritenuta indicativa di una perdurante attività illecita, svolta peraltro con ruolo apicale nel medesimo contesto che aveva già visto il condannato protagonista.

La Corte sottolinea come, nonostante lo svolgimento di attività lavorativa e la misura alternativa in corso, il condannato abbia continuato ad operare con indubbia professionalità nel mercato illecito, a riprova della sua spiccata pericolosità specifica. La condotta dimostra che egli non si è mai allontanato da determinate logiche delinquenziali, con il rischio concreto di reiterazione di condotte illecite del medesimo tipo.

Quanto alla decorrenza, le ragioni della revoca e il breve periodo trascorso in misura alternativa giustificano la caducazione ex tunc. Il ricorso, genericamente contestativo, è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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