Confisca del denaro e obbligo di motivazione sulla sproporzione (Cass. pen. n. 15149/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati di detenzione di sostanze stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell’imputato non può essere disposta in via automatica, ma richiede la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero che il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato risulti titolare o abbia la disponibilità siano di valore sproporzionato al proprio reddito e che lo stesso non ne giustifichi la provenienza lecita. La confisca per sproporzione ha struttura e presupposti diversi dalla confisca ordinaria, in quanto non richiede un nesso eziologico tra il bene e il singolo reato, ma si fonda sulla sproporzione tra il patrimonio del condannato e i suoi redditi, sempre che questi sia stato condannato per uno dei reati “spia” indicati dalla legge. Il giudice di merito, nel disporre la confisca, è tenuto a motivare specificamente in ordine alla sussistenza del duplice presupposto della sproporzione e della mancata giustificazione della provenienza, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche sull’entità del denaro. La nullità del decreto di citazione in appello per omesso avvertimento di cui all’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., integrata dalla modifica del d.lgs. n. 203 del 2023, è una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita a pena di decadenza nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., e la cui deduzione richiede l’allegazione di un concreto e attuale interesse.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato in primo grado per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa, con confisca della somma di denaro in sequestro. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la nullità del decreto di citazione in appello per omesso avvertimento di cui all’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., la violazione di legge in ordine alla destinazione allo spaccio, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, e la violazione di legge in relazione alla confisca del denaro, sostenendo che non vi era prova del nesso eziologico con il reato e che la motivazione era carente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha osservato che l’omesso avvertimento di cui all’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 203 del 2023, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita a pena di decadenza nel giudizio di appello e la cui deduzione richiede l’allegazione di un concreto pregiudizio difensivo, non ravvisato nella specie. Per quanto attiene alla destinazione allo spaccio, la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione degli indici oggettivi e soggettivi si risolve in un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica, come nel caso di specie, in cui la Corte di appello aveva desunto la finalità di spaccio dalle modalità di detenzione, dal confezionamento in dosi, dal possesso di denaro in banconote di piccolo taglio e dal comportamento dell’imputato. Parimenti, il diniego della particolare tenuità e delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base delle modalità criminose e dei precedenti penali.
La Corte ha, invece, accolto il quarto motivo, relativo alla confisca del denaro, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto non è automatica, ma richiede la verifica dei presupposti di cui all’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede la confisca dei beni di cui il condannato non giustifichi la provenienza e che risultino sproporzionati al reddito. La Corte ha censurato la sentenza impugnata per aver disposto la confisca con motivazione generica, limitandosi ad affermare che la somma di 300 euro era sproporzionata senza specificare la capacità reddituale dell’imputato e senza chiarire le ragioni della sproporzione. Ha, pertanto, annullato la sentenza limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo esame sul punto, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
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