Inammissibile il ricorso che ripropone motivi rinunciati col concordato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 30749 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi ai quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, o che lamenti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sono invece ammissibili, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, i soli motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Il Fatto
Due ricorrenti erano stati condannati dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 20 settembre 2024. Avverso tale pronuncia il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, comune a entrambi gli assistiti.
La doglianza deduceva la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., lamentando che i giudici di appello non avessero valutato la sussistenza degli estremi per il proscioglimento per insussistenza del fatto né l’eventuale applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione muove dalla constatazione che la sentenza impugnata è stata emessa all’esito del procedimento di concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 ed entrato in vigore il 03.08.2017. La norma consente alla Corte di appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarino di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi.
Su tale premessa il Collegio richiama il principio già affermato in sede di legittimità, secondo cui è ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il percorso argomentativo si fonda sul carattere dispositivo dell’accordo: la rinuncia funzionale all’intesa sulla pena opera sul piano sostanziale e processuale, con effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento del giudizio, compreso quello di legittimità. La Corte richiama a conforto il meccanismo della rinuncia all’impugnazione, rispetto al quale la rinuncia ex art. 599-bis produce conseguenze analoghe.
Non può quindi trovare ingresso, in sede di legittimità, il motivo che solleciti il controllo su questioni, pur rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Nota della Redazione
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