Pena pecuniaria sostitutiva e insolvibilità condizioni economiche non giustificano il diniego (Cass. pen. Sez. III n. 30776 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato. La prognosi di inadempimento ostativa, infatti, si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. La nuova formulazione dell’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente peraltro di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato. È quindi illegittimo, per violazione di legge, il diniego ancorato alla sola impossibilità di formulare una prognosi positiva di solvibilità.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dalla condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Crotone nei confronti dell’imputato, amministratore di una società, per il delitto di cui all’art. 171-bis legge n. 633 del 1941, per avere abusivamente duplicato alcuni software. In particolare, l’uomo aveva installato programmi, per i quali disponeva di licenza d’uso per un solo pc, su una pluralità di computer appartenenti alla società da lui amministrata.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza dell’08/11/2024, ha confermato la condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento, avendo egli sostenuto di essere stato condannato per un fatto diverso da quello contestato; dall’altro, violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina separatamente i due motivi, giungendo a un esito parzialmente difforme. Quanto alla prima censura, il Collegio la ritiene manifestamente infondata, risultando del tutto insussistente il lamentato travisamento da parte dei giudici di merito. L’imputato, in realtà, è stato condannato esattamente per la condotta contestata di abusiva duplicazione, avendo installato i programmi su più computer della società. La doglianza, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità.

Fondato è invece il secondo ordine di rilievi, che tocca la disciplina delle pene sostitutive. La Corte richiama un orientamento consolidato, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione con la pena pecuniaria fondandosi sulle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato. Il principio trova la sua ratio nel fatto che la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.

Il Collegio richiama sul punto Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Rv. 288012 – 01, la quale ha evidenziato come la nuova formulazione dell’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, introdotta dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, consenta di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato. La disciplina vigente, dunque, offre al giudice gli strumenti per modulare l’entità della pena pecuniaria in ragione delle condizioni del condannato, senza necessità di negare la sostituzione.

La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, avendo espressamente ancorato il diniego alla impossibilità di formulare una prognosi positiva in termini di solvibilità. Tale parametro è estraneo all’ambito valutativo del giudicante chiamato a decidere sulla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale capo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, mentre nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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