Indebita compensazione, prova libera del modello F24 (Cass. pen. Sez. III n. 30773 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pur esigendo sul piano materiale l’utilizzo del modello F24, non richiede, ai fini probatori, la produzione in giudizio del modello in concreto utilizzato. La prova del reato può essere fornita in qualunque altro modo, in coerenza con il principio di libertà della prova e del libero convincimento del giudice. L’elemento costitutivo del reato e la prova tipica della sua esistenza sono piani distinti, che non necessariamente coincidono. Una volta fornita la prova delle condotte ascritte, spetta alla difesa l’onere della prova contraria, senza che possa supplirvi la mera doglianza sulla mancata acquisizione dei documenti posti a base delle conclusioni accusatorie.
Il Fatto
La sentenza della Corte di Appello di Bari del 15.10.2024 aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 12.12.2022 nei confronti del legale rappresentante di una società, per il reato di indebita compensazione. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta fondatezza dell’ipotesi accusatoria, al criterio di riparto degli oneri probatori e all’attendibilità delle valutazioni del teste.
La difesa censurava, in particolare, il percorso argomentativo della Corte territoriale, che — dopo aver ritenuto indispensabile il contenuto del Libro Unico dei Lavoratori prodotto in sede di verifica tributaria dal consulente del ricorrente — aveva poi affermato che l’onere di depositarlo in giudizio gravava sulla difesa stessa. Si evidenziava la genericità della deposizione testimoniale quanto alla quantificazione degli importi e al calcolo spettante in base al c.d. “bonus Renzi”, ciò che avrebbe imposto l’acquisizione della documentazione prodotta in sede di accertamento fiscale.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando come la difesa non abbia inteso contrastare il merito delle conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di primo e di secondo grado. Le conclusioni avevano convalidato l’ipotesi accusatoria sulla scorta degli esiti dell’attività di verifica fiscale e del contenuto del Libro Unico del lavoro, prodotto nel corso delle operazioni di verifica dal consulente del ricorrente.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalla Sez. III n. 24254 del 14.02.2024, secondo cui il reato di indebita compensazione, pur esigendo l’utilizzo del modello F24 quale strumento tipico di estinzione dell’obbligazione tributaria, non richiede ai fini probatori la produzione in giudizio del modello utilizzato, potendo la prova essere fornita in qualunque altro modo. In motivazione si è ulteriormente precisato che la condotta tipica non può essere confusa con la necessaria produzione in giudizio degli strumenti utilizzati: altro è il fatto descritto dalla fattispecie, che richiede la compilazione del modello mediante il richiamo all’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, altra è la prova richiesta per accertarlo.
I due piani — elemento costitutivo del reato e prova tipica della sua esistenza — non necessariamente si sovrappongono in un sistema penale ispirato al principio generale di libertà della prova e del libero convincimento del giudice, sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo.
La difesa ricorrente non ha confutato tali insegnamenti, né ha sostenuto con la necessaria specificità l’esistenza di errori nei calcoli effettuati in sede di verifica, il travisamento del Libro Unico o la negligenza del consulente che aveva partecipato al procedimento di verifica fiscale. Ci si è doluti, esclusivamente, della mancata acquisizione dei documenti posti a base di quelle conclusioni: doglianza, oltre che reiterativa, manifestamente infondata. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che, a fronte della prova delle condotte ascritte, incombeva sulla difesa l’onere della prova contraria, producendo la stessa documentazione esibita o quell’altra che avrebbe potuto scagionare l’imputato.
Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.