Violenza sessuale di gruppo: basta il contributo agevolatore del compartecipe (Cass. pen. Sez. III n. 33673 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale. È sufficiente che dal compartecipe sia fornito un contributo causale, anche nella forma della condotta agevolatrice, diretta al rafforzamento della volontà criminosa dell’autore dei comportamenti tipici. Resta ferma la necessità della contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato. La fattispecie si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non basta l’accordo delle volontà: occorre un rapporto causale inequivocabile con la presenza contestuale, idonea a eliminare o ridurre la forza di reazione della vittima. In tema di elemento soggettivo, è sufficiente la consapevolezza della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere con condotta cosciente e volontaria, trattandosi di fattispecie a dolo generico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11 novembre 2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato due imputati per plurimi episodi di violenza sessuale di gruppo in danno di due minori, nonché per i reati di cui agli artt. 612, 612-ter e 609-octies cod. pen. In appello la pena del primo è stata confermata in tredici anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione; quella del secondo rideterminata in otto anni e otto mesi.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con distinti atti, affidati a tre motivi ciascuno: imputabilità e capacità di stare in giudizio, pretesa carenza motivazionale sull’attendibilità delle persone offese e sull’elemento soggettivo, configurabilità della violenza di gruppo, diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione degli aumenti per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo del primo ricorrente, pur formalmente dedotto come violazione degli artt. 85, 88 e 89 cod. pen. e dell’art. 70 cod. proc. pen., è giudicato generico per aspecificità intrinseca ed estrinseca: sotto le spoglie della violazione di legge i difensori sollecitano in realtà un sindacato sul merito delle valutazioni di merito, invocando una rilettura della documentazione medica e degli esiti peritali.
La Corte ribadisce il perimetro del giudizio di legittimità: il controllo sulla motivazione è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, all’assenza di manifesta illogicità e alla coerenza delle argomentazioni. È preclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito. Nella specie la Corte territoriale ha analiticamente affrontato la questione dell’imputabilità, anche alla luce dei rinnovati accertamenti peritali, pervenendo con motivazione logica e coerente alla conferma della piena capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti.
Quanto all’attendibilità delle persone offese, la Corte richiama l’orientamento consolidato: la deposizione della persona offesa nei reati sessuali costituisce prova piena, non necessitante di riscontri, ma il giudice deve vagliarne scrupolosamente credibilità soggettiva e attendibilità del narrato. Nella specie la Corte d’appello ha esplicitamente considerato il contesto sociale degradato, osservando che le eventuali pregresse esperienze sessuali delle minori non incidono sul disvalore penale degli episodi.
Sul elemento soggettivo, la Corte conferma che per il delitto di violenza sessuale è sufficiente la consapevolezza della natura oggettivamente sessuale dell’atto, restando irrilevante il fine: trattasi di dolo generico. Il preteso difetto di percezione dell’antigiuridicità trasmoda nell’ignoranza della legge penale, concretamente inconfigurabile a prescindere dal livello di scolarizzazione dell’agente.
Sul cuore del principio, la Corte afferma che per la violenza sessuale di gruppo non occorre che tutti i componenti compiano atti di violenza sessuale: è sufficiente il contributo causale, anche agevolatore, purché vi sia contemporanea ed effettiva presenza nel luogo e nel momento del reato, in rapporto causale inequivocabile. La presenza contestuale, percepita dalle vittime, elimina o riduce la forza di reazione delle stesse. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione può essere contenuta nel giudizio di gravità del fatto e nella valutazione negativa della personalità. Sulla continuazione, infine, il motivo è precluso ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché la doglianza proposta in appello era generica e solo in cassazione illustrata in termini specifici.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.