Revoca detenzione domiciliare se condotta incompatibile con la misura (Cass. pen. Sez. VII n. 30861 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 non deve essere revocata automaticamente in ogni caso di violazione delle prescrizioni, ma soltanto quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la prosecuzione della misura. Il giudice deve verificare in concreto se le condotte poste in essere siano sintomatiche del fallimento dell’esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati. Ai fini di tale valutazione, quando i comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario attendere l’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, tra tale esito e la valutazione in questione.

Il Fatto

Il condannato, in regime di detenzione domiciliare, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva disposto la revoca della misura alternativa.

La revoca si fondava su una condotta tenuta dal ricorrente nei confronti di un soggetto citato come testimone in un procedimento penale per estorsione e minaccia: il condannato gli avrebbe chiesto di rendere, nel caso, dichiarazioni mendaci. Il Tribunale riteneva tale iniziativa sintomatica del definitivo fallimento dell’esperimento rieducativo. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la detenzione domiciliare non va revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni, ma solo quando il comportamento del soggetto risulti incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015). Occorre verificare in concreto se le condotte siano o meno sintomatiche del fallimento dell’esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010).

Sotto un concorrente aspetto, la Corte precisa che, ai fini della valutazione della compatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica (Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010).

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si è scrupolosamente attenuto a tali canoni ermeneutici, spiegando con argomenti coerenti e scevri da vizi logici perché la condotta posta in essere imponesse la revoca della misura alternativa. Ineccepibili, sul piano razionale e giuridico, le considerazioni sull’attitudine delle circostanze segnalate ad attestare che il condannato, chiedendo al testimone di rendere dichiarazioni mendaci, ha serbato comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’esperimento rieducativo, da ritenersi definitivamente fallito.

La Corte rileva che il ricorrente pone l’accento su aspetti — l’assenza di toni violenti o intimidatori e la pronta reazione del destinatario della richiesta, che ha informato le autorità — che non si confrontano con il nucleo centrale della decisione impugnata. Quest’ultima si impernia sull’idoneità dell’improvvida iniziativa a comprovare la carenza delle condizioni per proseguire l’espiazione in forma alternativa, avuto riguardo sia all’insuccesso del tentativo rieducativo sia al concreto pericolo che il condannato approfitti della libertà di movimento garantitagli dalla misura per rendersi autore di nuove imprese criminose. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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