L’attenuante della lieve entità nella rapina resta autonoma (Cass. pen. Sez. I n. 2197 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 628, commi primo e secondo, cod. pen., nella parte in cui non prevede la diminuente per la lieve entità del fatto, il giudice dell’esecuzione, se la pena non è stata interamente eseguita, deve rideterminare il trattamento sanzionatorio. L’attenuante della lieve entità costituisce uno strumento ulteriore e autonomo rispetto alle circostanze attenuanti generiche e a quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a un accertamento completo degli indici fattuali della condotta, senza che il già avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in sede di cognizione possa essere considerato un ostacolo preclusivo a un nuovo apprezzamento.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza presentata dal condannato volta a ottenere la rideterminazione della pena per il delitto di rapina, come da art. 628, comma secondo, cod. pen., in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Detta pronuncia aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena non eccedente un terzo per l’ipotesi di lieve entità del fatto.
Il giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo il proprio potere-dovere di rideterminare la pena secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 42588 del 2014, riteneva la questione manifestamente infondata. Ciò in quanto le caratteristiche della condotta erano già state oggetto di valutazione in sede di cognizione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione la difesa del condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza difensiva. Ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 che, dichiarando l’illegittimità dell’art. 628 cod. pen., ha introdotto una circostanza attenuante autonoma, applicabile anche in sede esecutiva. Ha quindi richiamato il principio consolidato per cui, quando la declaratoria di incostituzionalità riguarda una norma diversa da quella incriminatrice ma incidente sul trattamento sanzionatorio, e la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena.
La pronuncia ha poi valorizzato l’orientamento, espresso da Sez. I n. 45891 del 2024 in tema di estorsione, secondo cui la rideterminazione è possibile salvo che il rapporto esecutivo sia ormai esaurito. Tale principio è stato esteso all’ipotesi della rapina, affermando che l’attenuante della lieve entità, introdotta dalla Consulta, costituisce uno strumento ulteriore, non sovrapponibile, rispetto alle attenuanti generiche o a quella del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha errato nel limitarsi a richiamare la precedente valutazione del giudice della cognizione, che aveva concesso le attenuanti generiche valorizzando l’elevato grado di offensività della condotta. Così facendo, ha omesso di compiere una verifica autonoma e completa degli indici fattuali rilevanti per il riconoscimento della diminuente in questione, quali la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la tenuità del danno o del pericolo.
La Corte ha infine precisato che l’eventuale esclusione dell’attenuante avrebbe dovuto essere il risultato di una compiuta valutazione nel merito, non già di una delibazione sommaria fondata sul solo precedente riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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