Cassazione inammissibile no rilettura elementi di fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 1479 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., si risolva nella mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Il sindacato del giudice di legittimità, anche dopo la novella di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non può estendersi alla pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né all’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti, essendo tale apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo un unico motivo incentrato sul vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione penale ha preliminarmente ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: esula dai poteri della Corte di cassazione la possibilità di procedere a una «rilettura» degli elementi di fatto che hanno sorretto la decisione impugnata. L’apprezzamento delle risultanze probatorie è riservato in via esclusiva al giudice di merito e non può integrare il vizio di legittimità la semplice prospettazione di una diversa valutazione, seppur ritenuta dal ricorrente più adeguata, richiamando a tal fine il precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997.
La Corte ha inoltre precisato che la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione non è mutata per effetto della modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 46/2006. Resta, infatti, preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione, come già affermato da Sez. 5, n. 17905 del 2006 e ribadito da Sez. 6, n. 22445 del 2009.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato che la doglianza del ricorrente mirava, in realtà, a ottenere una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione della prova. Il ricorrente non si era confrontato con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, come chiarito da Corte cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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