Misure alternative: l’affidamento in prova richiede un’emenda significativamente avviata (Cass. pen. Sez. VII n. 30860 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, l’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 presuppone che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento proprio della liberazione condizionale. Il giudizio prognostico non può prescindere dalla natura e gravità dei reati, dai precedenti penali e dai procedimenti pendenti, ma deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. La scelta tra le diverse misure alternative, tutte fondate su una prognosi positiva differenziata, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e coerente sul piano logico.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha disatteso la sua istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, disponendo invece d’ufficio la sua ammissione alla semilibertà. Il giudice di merito ha motivato il rigetto in ragione della gravità del reato e dell’assenza di sintomi di positiva evoluzione della personalità, desunta dall’omessa adozione di iniziative risarcitorie verso le vittime, che il condannato, svolgendo regolare attività lavorativa, avrebbe potuto porre in essere.

Il ricorrente deduce la sussistenza delle condizioni per l’accesso alla misura più ampia, rappresentando anche di avere avviato un’iniziativa riparatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via generale la disciplina delle misure alternative, muovendo dal rilievo che l’affidamento in prova attua la finalità rieducativa della pena e può essere adottato quando, sulla base dell’osservazione della personalità, si ritenga che contribuisca alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio si fonda sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi dopo il fatto-reato.

È consolidato l’indirizzo secondo cui il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati, dai precedenti penali e dai procedimenti pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ma non è richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza la diversa liberazione condizionale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995).

Se il presupposto dell’emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura adeguata, il condannato può comunque essere ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009). Quanto alla semilibertà, l’ammissione presuppone una prognosi favorevole in ordine alla mera possibilità di un graduale reinserimento sociale, secondo quanto previsto dall’art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354.

La Corte ribadisce che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità delle misure alternative, alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010), e la scelta di quella maggiormente congrua. Tali valutazioni non sono censurabili in legittimità se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992).

Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l’istanza in considerazione della gravità del reato e dell’assenza di sintomi di positiva evoluzione della personalità, ritenendo persistente una carica di pericolosità sociale incompatibile con una misura che garantisce ampi spazi di libertà. A fronte di un giudizio scevro da vizi logici, il ricorrente si limita a evidenziare circostanze già valutate e ritenute minusvalenti. L’iniziativa riparatoria, inoltre, risale a epoca successiva al provvedimento ed è inidonea a incidere sul giudizio di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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