Gravi indizi cautelari e chiavi dell’appartamento con la droga (Cass. pen. Sez. VI n. 22768 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Ai fini dell’adozione della misura è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato, poiché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame ha confermato l’applicazione della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinvenuta in un appartamento attiguo a quello in cui l’indagato, latitante, veniva tratto in arresto.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza evidenziando che lo stupefacente, custodito in un borsello, si trovava in un immobile diverso da quello occupato dall’indagato, ma che tale appartamento era chiuso a chiave e che la chiave per accedervi era stata trovata nell’immobile occupato dal ricorrente. La difesa denuncia l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo che la chiave consentiva l’accesso solo al cortile esterno e non all’appartamento al piano superiore ove era custodita la droga, e che non erano state eseguite indagini dattiloscopiche o genetiche né rilievi fotografici.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi generici. Il collegio richiama il perimetro del controllo di legittimità in materia cautelare: il sindacato sulla motivazione del riesame in ordine ai gravi indizi si limita alla verifica della logicità e della correttezza giuridica dell’apprezzamento, restando esclusa ogni rivalutazione delle risultanze probatorie (Sez. II n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli).
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata dà atto che lo stupefacente si trovava in un appartamento attiguo a quello occupato dall’indagato, ma evidenzia con chiarezza che nell’appartamento da questi occupato venivano rinvenute le chiavi che consentivano l’accesso non già al cortile comune, sul quale si affacciavano i quattro appartamenti di un corpo di fabbrica unitario, bensì proprio all’appartamento all’interno del quale era stato rinvenuto lo stupefacente. Né risulta che la droga fosse stata trovata al piano superiore dell’immobile, per accedere al quale si fosse reso necessario sfondare la porta di ingresso.
Le argomentazioni del Tribunale non sono dunque né illogiche né generiche. La Corte ribadisce che è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato, poiché i gravi indizi di colpevolezza non richiedono i requisiti di precisione e concordanza propri del giudizio di merito (Sez. IV n. 27498 del 23/05/2019, Puca). Il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama, infatti, i soli commi 3 e 4, e non il comma 2, dell’art. 192 cod. proc. pen.
Ne consegue l’irrilevanza della mancata ammissione dell’indagato, dell’omessa esecuzione di indagini per accertare le impronte sullo zaino e sulla busta che conteneva lo stupefacente — frazionato in otto involucri sottovuoto — e della mancanza di rilievi fotografici, essendo i rilievi di polizia descritti con adeguata corrispondenza alle attività svolte. Non sussiste pertanto neppure il denunciato vizio di violazione di legge. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure