Melassa di tabacco e soglia di punibilità del contrabbando doganale (Cass. pen. Sez. III n. 31133 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La melassa di tabacco destinata al narghilè, in quanto suscettibile di essere fumata senza successiva trasformazione industriale, rientra nella nozione di tabacco lavorato e, se importata senza il versamento dei diritti doganali, integra il reato di contrabbando. All’abrogazione dell’art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973 ad opera dell’art. 84 del d.P.R. n. 141 del 2024 consegue continuità normativa, con applicazione della disciplina sopravvenuta, più mite, quale lex mitior ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., essendo la soglia di punibilità elevata da 10 a 15 kg convenzionali ed esclusa la pena pecuniaria congiunta. Il superamento della soglia non può essere desunto da un esame a campione di una sola confezione, fondato sulla presunta omogeneità di prodotti diversi per marchio e tipologia: occorre la pesatura del tabacco sfuso.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 giugno 2024, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia nel 2018 a carico di un prevenuto per la violazione della normativa sui tributi doganali dovuti per l’importazione di tabacco, avendo egli detenuto, senza la documentazione comprovante la legittima introduzione e il pagamento dei diritti, una quantità determinata in oltre 76 kg di “melassa di tabacco”.

Il condannato ricorre per cassazione con tre motivi: la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza previo tentativo presso il domicilio eletto; la nullità del giudizio di primo grado per omessa traduzione degli atti in lingua conosciuta; l’insufficiente prova del superamento della soglia di punibilità, essendosi proceduto a esame a campione di una sola confezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato nei termini che seguono. Sul primo motivo, la notificazione al difensore integra effettivamente nullità assoluta e insanabile, essendo consentita solo quando manchi, sia insufficiente o inidonea quella presso il domicilio eletto. L’omessa motivazione dell’eccezione nella sentenza di appello non impone però l’automatico annullamento: il giudice di legittimità deve verificare se il motivo nuovo fosse manifestamente infondato. Nel caso, dagli atti emerge che la notificazione fu tentata presso il domicilio eletto e non andò a buon fine perché il prevenuto era risultato trasferito; correttamente si procedette ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. L’infondatezza dell’eccezione rende irrilevante il vizio di motivazione.

Infondato è il secondo motivo. L’omessa traduzione degli atti processuali integra una nullità a regime intermedio, soggetta a sanatoria per decorrenza del termine. Non risultando eccezioni nel giudizio di primo grado, la questione sollevata in appello è intempestiva. Quanto alla sentenza di primo grado, l’imputato alloglotto che se ne dolga ha l’onere di indicare un interesse concreto e attuale, non la mera allegazione di un pregiudizio astratto. L’accertamento della Corte territoriale, che ha ritenuto sufficiente una conoscenza basilare dell’italiano, è accertamento di fatto non rivalutabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo è fondato. L’imputato è stato chiamato a rispondere della violazione dell’art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, abrogato e sostituito dall’art. 84 del d.P.R. n. 141 del 2024. La nuova norma eleva la soglia di punibilità da 10 a 15 kg convenzionali ed esclude la pena pecuniaria congiunta. Sussiste quindi continuità normativa, senza abolitio criminis, ma la lex mitior va applicata al caso concreto ex art. 2, quarto comma, cod. pen.

Quanto alla natura della sostanza, il Collegio, pur con interpretazione restrittiva, ritiene che la melassa di tabacco, fumabile senza trasformazione industriale, rientri fra i prodotti assimilati al tabacco da fumo e sia soggetta ai diritti doganali. Per il tabacco sfuso, non essendo prevista la determinazione convenzionale del peso, è sempre necessaria la pesatura effettiva. Nel caso, i verificatori esaminarono una sola confezione, ritenendo costante la percentuale di tabacco, pari al 29,7%, in prodotti diversi per marchio e tipologia. Essendo necessari più stringenti elementi dimostrativi, la sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che rideterminerà anche l’eventuale sanzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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