Dichiarazioni autoaccusatorie confidenziali fuori procedimento inapplicabile art 63 cod proc pen (Cass. pen. Sez. VI n. 12748 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le garanzie e la sanzione processuale previste dall’art. 63 cod. proc. pen. sono normativamente limitate alle dichiarazioni rese davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento. Ne restano escluse le dichiarazioni, anche a contenuto confessorio, rese dall’indagato o dall’imputato in via confidenziale a un soggetto privo di quelle qualifiche, ovvero a un agente di polizia al di fuori del contesto procedimentale, per difetto del collegamento funzionale con il procedimento penale che fonda il divieto. Il delitto di induzione indebita di cui all’art. 319-quater cod. pen. si distingue dalla concussione per la condotta di pressione non irresistibile, che lascia al destinatario un margine significativo di autodeterminazione, e dall’art. 346-bis cod. pen. per la percezione diretta dell’utilità da parte del pubblico ufficiale, non riducibile a mera millanteria quando provenga da soggetto in posizione sovraordinata rispetto ai verificatori.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, con sentenza della Corte d’appello di Brescia, per il reato di cui all’art. 319-quater, comma secondo, cod. pen. La vicenda riguarda una verifica fiscale condotta nei confronti di una società a lei riconducibile. Secondo l’accusa, un pubblico ufficiale avrebbe prospettato alla ricorrente il proprio potere di influenza sui militari che procedevano all’accertamento, in cambio della promessa e della dazione di una somma di denaro.

Avverso la sentenza di appello la ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo eccepisce la violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in una conversazione telefonica, nonché di quelle de relato del militare che le aveva riferite. Con il secondo contesta la qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso andrebbe sussunto negli artt. 346 o 346-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. Quanto alle dichiarazioni, la Corte territoriale aveva escluso l’operatività dell’art. 63 cod. proc. pen. perché, al momento della conversazione, il soggetto non svolgeva alcuna funzione nel procedimento amministrativo ed era stato trasferito, né esisteva un procedimento penale a carico della ricorrente.

La Corte di legittimità condivide e rafforza l’argomento. Le garanzie e la sanzione processuale dell’art. 63 cod. proc. pen. sono normativamente limitate alle dichiarazioni rese davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Le dichiarazioni in esame erano state rese in via confidenziale a un soggetto che non rivestiva funzioni di polizia giudiziaria, in un momento in cui nessun procedimento era aperto. Manca dunque il collegamento funzionale con il procedimento che fonda il divieto.

Sul punto il Collegio richiama la regula iuris che limita il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all’autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore, escludendo quelle confessorie rese a soggetto privo di tali qualifiche o a un agente fuori dal contesto procedimentale (Sez. 5 n. 38457 del 2019; Sez. 5 n. 30895 del 2016; Sez. 5 n. 8897 del 2016). Conseguentemente risultano utilizzabili anche le dichiarazioni de relato.

Sul secondo motivo la Corte ricostruisce la distinzione tra induzione indebita e concussione. La condotta di induzione consiste in un’attività di persuasione, suggestione o pressione morale con più tenue valore condizionante, che lascia al destinatario ampi margini decisionali, a differenza dell’abuso costrittivo che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione (Sez. U. n. 12228 del 2014, Maldera; Sez. 6 n. 15641 del 2024, Saguto; Sez. 6 n. 37655 del 2014, Patrociello).

Le Sezioni Unite hanno poi perimetrato l’abuso della qualità — uso indebito della posizione personale, che deve concretizzarsi in un facere e avere efficacia psicologicamente motivante — e l’abuso dei poteri — strumentalizzazione dei poteri in forma commissiva o omissiva. Le Sezioni semplici hanno aggiunto che l’abuso della qualità comprende la spendita di un efficace potere di ingerenza in atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma spettanti all’amministrazione di appartenenza (Sez. 3 n. 29321 del 2020).

La sentenza impugnata, immune da vizi logici, ha valorizzato l’abuso di qualità del pubblico ufficiale, la credibilità delle dichiarazioni, l’accordo e il versamento già effettuato, la sovrapponibilità cronologica tra gli incontri e le visite al comandante di Suzzara. Ha quindi escluso sia il traffico di influenze, per la percezione diretta dell’utilità da parte del pubblico ufficiale (Sez. 6 n. 4113 del 2017, Rigano), sia il millantato credito, non riducibile a millanteria la suggestione proveniente da soggetto del medesimo corpo dei verificatori e in posizione sovraordinata. Al rigetto segue la condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

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