Doglianze sulla valutazione delle prove non deducibili come violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 31132 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le doglianze concernenti la valutazione delle risultanze probatorie non possono essere dedotte sotto il profilo della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., poiché i limiti di ammissibilità dei motivi connessi alla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati mediante il motivo di cui alla lett. c), in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi della personalità, ma esige elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego della diminuente, non rilevando lo stato di incensuratezza dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. n. 92 del 2008. Il diniego delle sanzioni sostitutive è valutazione di merito immune da vizi logici quando si fonda sulla mancata allegazione delle condizioni di vita necessarie a valutarne l’idoneità rieducativa e preventiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa in data 19.07.2022 dal G.U.P. del Tribunale di Catania che, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di truffa in concorso, esclusa l’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., irrogando la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 60,00 di multa, con sospensione condizionale.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, lamentando la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 640 cod. pen., all’art. 131-bis cod. pen., agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. e all’art. 58 legge n. 689 del 1981, nonché vizi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che la denunciata inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è configurabile quando con essa si censuri l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 29541 del 2020. La prospettata violazione dell’art. 640 cod. pen. non è conferente, poiché il ricorso non discute la materialità della truffa, ma la sua riconducibilità al ricorrente.

Il vizio motivazionale è giudicato palesemente infondato: la Corte territoriale ha risposto in modo non illogico alle prospettazioni difensive, valorizzando l’intestazione della scheda telefonica e l’assenza di allegazioni sul presunto furto, oltre alla presenza di numerose pendenze per fatti analoghi.

Manifestamente infondati sono il secondo e il terzo motivo. La Corte precisa che la Corte territoriale si è pronunciata anche sulla posizione del ricorrente, essendo evidente il refuso della sentenza impugnata che attribuiva al coimputato le richieste in realtà provenienti dal ricorrente. La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata correttamente esclusa in ragione del rilevante danno patrimoniale subito dalla persona offesa, applicando uno dei parametri dell’art. 131-bis cod. pen., che richiede una offensività minima e un comportamento non abituale. Per la stessa ragione è stata negata l’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen.

Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato motivato con la mancanza di elementi positivamente valutabili. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la diminuente non consegue alla sola assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, non rilevando l’incensuratezza dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2008.

Infine, il diniego delle sanzioni sostitutive è valutazione di merito non sindacabile, fondata sulla qualificazione del ricorrente come soggetto solo formalmente incensurato e sulla mancata allegazione delle condizioni di vita necessarie a valutarne l’idoneità rieducativa e preventiva, ai sensi dell’art. 58 legge n. 689 del 1981. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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