Ordine europeo di indagine e captazioni estere sotto l’art. 270 cod. proc. (Cass. pen. Sez. III n. 31252 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Ordine europeo di indagine rivolto ad Autorità giudiziaria straniera per l’acquisizione delle risultanze di captazioni di conversazioni e di messaggistica, la disciplina applicabile è quella dell’art. 270 cod. proc. pen. e non dell’art. 234-bis cod. proc. pen.. Ove i requisiti dell’art. 270 cod. proc. pen. risultino soddisfatti e la motivazione della sentenza impugnata ne dia conto, le risultanze sono utilizzabili. La mancata conservazione di una copia forense del supporto informatico non integra di per sé violazione di legge: la relativa censura è ammissibile solo se la parte alleghi in modo specifico l’erroneità della decrittazione o della trascrizione. In tema di identificazione dei parlanti, contestata la riferibilità delle conversazioni, il giudice non deve necessariamente disporre perizia fonica, potendo desumere il convincimento da altri elementi, mentre incombe su chi contesta l’onere di allegare elementi sintomatici di segno contrario. La recidiva può essere riconosciuta sulla base di precedenti, anche risalenti, valutati nel loro complesso.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Locri per l’acquisto e la commercializzazione di circa un chilogrammo di cocaina. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva integralmente confermato la condanna. Avverso tale pronuncia i due prevenuti hanno proposto ricorso per cassazione tramite il comune difensore, articolando tre motivi.

Con il primo motivo, declinato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti hanno lamentato l’utilizzazione delle risultanze delle captazioni acquisite dall’autorità giudiziaria italiana mediante un Ordine europeo di indagine inviato a quella omologa francese, per il preteso mancato rispetto delle condizioni minime di tutela dei diritti inviolabili degli imputati, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione e alla conservazione delle registrazioni originali. Un secondo motivo riguardava l’affidabilità dell’identificazione dei parlanti; il terzo il riconoscimento della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, risultando i motivi manifestamente infondati ovvero direttamente inammissibili. Quanto al primo, il Collegio ha osservato che la sentenza impugnata aveva fornito piana e solida applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite penali, 14 giugno 2024, n. 23756, secondo cui l’acquisizione delle risultanze di captazioni eseguite presso un’Autorità giudiziaria straniera trova la sua disciplina non nell’art. 234-bis cod. proc. pen. ma nell’art. 270 cod. proc. pen., i cui requisiti risultavano ampiamente soddisfatti.

La Corte ha poi escluso ogni violazione di legge in relazione alla pretesa conservazione di una copia forense del supporto informatico su cui sono incise le captazioni: sempre le Sezioni unite n. 23756 del 2024 hanno precisato, in relazione all’analoga questione della mancata trasmissione dell’algoritmo di decrittazione, che solo una specifica allegazione circa l’erroneità della decrittazione può attribuire rilievo alla censura. Nel caso di specie i ricorrenti non avevano allegato alcuna doglianza specifica sull’erroneità della trascrizione delle intercettazioni, difettando così il necessario carattere di specificità.

Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, contestata l’identificazione dei colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre perizia fonica, potendo trarre il convincimento da altre circostanze — quali i contenuti delle conversazioni, il riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia giudiziaria o le intestazioni delle utenze — mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. V penale, 24 maggio 2021, n. 20610). I ricorrenti si erano limitati a insinuare generici dubbi. La Corte ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica l’identificazione di uno dei prevenuti operata sul riferimento a una qualifica familiare, non potendo dubitarsi che quell’espressione alluda con certezza a un soggetto determinato.

Quanto al terzo motivo, concernente la recidiva, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, considerando il maggior pericolo sociale emergente dalle condanne successive, caratterizzate da estrema gravità e tipologicamente non distanti dal reato contestato, nonché la contiguità con gli ambienti del traffico di stupefacenti. Le impugnazioni sono state dunque dichiarate inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di 3.000,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *