Nesso causale non interrotto da colpa sanitaria nell’infortunio mortale (Cass. pen. Sez. III n. 31259 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità per infortuni sul lavoro, il nesso eziologico tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento morte non può ritenersi interrotto per effetto di una successiva condotta colposa dei sanitari, ove quest’ultima non si configuri come causa autonoma, imprevedibile e da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo. Le cause sopravvenute, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen., possono dirsi idonee a interrompere il nesso causale solo se danno luogo a una sequenza causale del tutto autonoma, anomala e imprevedibile rispetto alla condotta originaria. L’intervento dei sanitari, anche se negligente o imperito, costituisce rispetto al soggetto leso un fatto tipico e prevedibile, sicché ai fini dell’esclusione del nesso occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme e da solo determinante l’esito letale. Ne consegue che il vizio di travisamento della prova è configurabile solo se l’errore compromette l’intero impianto probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’imputazione a carico del responsabile della sicurezza di una società per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe messo a disposizione del lavoratore una scala portatile inadeguata alle condizioni di utilizzo, consentendone l’uso non conforme; il dipendente, mentre rimuoveva una pellicola protettiva da un pannello collocato in altezza, precipitava riportando lesioni gravissime che ne determinavano il decesso.

Il Tribunale riconosceva la responsabilità penale dell’imputato e la Corte d’appello confermava, con revoca delle provvisionali riconosciute ad altri soggetti. Su ricorso delle parti civili, la Suprema Corte annullava con rinvio per la nullità derivata della testimonianza del consulente del pubblico ministero, fondata su un accertamento tecnico irripetibile già dichiarato nullo. Il giudizio di rinvio confermava la condanna; l’imputato ricorreva di nuovo deducendo la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dalla consolidata nozione di travisamento del fatto: il vizio si configura quando la motivazione si fonda su un’informazione rilevante inesistente nel processo, oppure quando viene omessa la valutazione di una prova decisiva. L’errore deve emergere dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati dal ricorrente, e deve compromettere l’intero impianto probatorio. Restano fermi i limiti del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione di merito.

Il ricorrente contesta l’esclusione dell’interruzione del nesso causale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato la consulenza tecnica difensiva, dalla quale emergerebbe che l’omesso intervento medico avrebbe autonomamente determinato il decesso. La Corte rileva invece che il giudizio di rinvio si è basato proprio su quella consulenza, unico elemento medico-legale utilizzabile dopo la caduta dell’accertamento tecnico dichiarato inutilizzabile. La Corte territoriale, lungi dal travisarne il contenuto, ha correttamente desunto l’omessa diagnosi della lesione al diaframma e il significativo ritardo nell’intervento chirurgico.

La doglianza non soddisfa i requisiti di autosufficienza: il ricorso non indica l’atto di riferimento, non individua l’elemento incompatibile con la ricostruzione della sentenza e non dimostra perché tale atto ne comprometta la coerenza logica.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento secondo cui, fermo il principio dell’equivalenza delle cause, le cause sopravvenute interrompono il nesso solo se danno luogo a una sequenza del tutto autonoma, imprevedibile e anomala. Con riferimento agli interventi sanitari interposti tra lesioni e decesso, anche se negligenti, essi non sono causa autonoma ed esclusiva dell’evento, salvo errore abnorme, eccezionale e da solo sufficiente. Il Collegio richiama in tal senso la giurisprudenza in tema di incidenti stradali e di lesioni personali volontarie, nonché la recente pronuncia in materia di complicanze del ricovero conseguenti a violazione della normativa antinfortunistica.

Il principio viene esteso anche all’ipotesi in cui la condotta sanitaria presenti profili di colpa, purché non si configuri come causa autonoma, imprevedibile e da sola sufficiente. La Corte veneziana ha escluso, con motivazione logica e congrua, che nella mancata diagnosi e nel progredire della malattia vi sia stato qualcosa di anomalo o eccezionale. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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