Inammissibile il ricorso che chiede una diversa ricostruzione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 31477 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il giudice di legittimità deve piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché ipoteticamente sostituibili da altri. È pertanto inammissibile il ricorso che, contestando il giudizio di responsabilità, si limiti a proporre una differente ricostruzione storica dei fatti senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali. In tema di attenuanti generiche, il giudizio espresso dal giudice di merito è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., ritenuti preponderanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 04.11.2024, ha confermato il giudizio di responsabilità. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità; con il secondo ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente chiede, in sostanza, una nuova valutazione del materiale probatorio e degli elementi già esaminati dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, rilevando che esso non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso è finalizzato a ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, senza una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito. Tali censure restano dunque estranee al sindacato di legittimità.
La Corte richiama quindi il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, secondo cui il controllo sulla motivazione non autorizza il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno congruamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in quella sede.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo reputa manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione del giudice di merito, che ha indicato, quali elementi ostativi, la pluralità di precedenti a carico dell’imputato e il contesto di illecita permanenza dello stesso nel territorio dello Stato. Viene richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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