Contrasto dispositivo-motivazione sulla pena, rettifica ex art. 619 c.p.p (Cass. pen. Sez. 6 n. 11368 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrasia tra dispositivo e motivazione in ordine alla determinazione della pena non comporta necessariamente l’annullamento della sentenza, potendo il giudice di legittimità procedere alla rettifica ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., qualora la motivazione contenga elementi certi e logici per ritenere errato il dispositivo. Tale rimedio è riferibile alle ipotesi in cui sia necessaria la sostituzione della denominazione o della quantità della pena erroneamente indicata nel dispositivo, sulla base di un evidente mero errore di calcolo espressamente riconosciuto in motivazione. In tal caso, la rettifica consente di adeguare il dispositivo al corretto trattamento sanzionatorio senza necessità di rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 14 aprile 2025, in parziale accoglimento del gravame dell’imputato, rideterminava la pena per i reati di cui al capo C) — violazione continuata dell’art. 385 cod. pen. — in anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, ritenuta l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. equivalente alla recidiva.
Tuttavia, nella motivazione successivamente depositata, la stessa Corte avvertiva che, per “mero errore non emendabile”, la pena indicata nel dispositivo era incongrua rispetto al corretto calcolo, conseguente al giudizio di prevalenza — e non di equivalenza — dell’attenuante sulla recidiva. Il calcolo corretto, indicato in motivazione, avrebbe dovuto condurre a una pena finale di anni 1 di reclusione, inferiore a quella inflitta in primo grado. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando l’illegalità della pena fissata nel dispositivo, stabilita in peius rispetto a quella di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha rilevato l’evidente discrasia tra dispositivo e motivazione, ove la Corte di appello aveva espressamente riconosciuto l’errore di calcolo della pena, derivante dall’omesso rilievo della prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla recidiva. L’errore aveva determinato una pena addirittura superiore a quella inflitta in primo grado, in violazione del principio del favor rei.
Tale discrasia, tuttavia, non comporta la necessità di annullare la sentenza impugnata. Il giudice di legittimità ha chiarito che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione e di obiettiva prevalenza di quest’ultima, la sentenza può essere rettificata ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. La disposizione, come evidenziato, è certamente riferibile alle ipotesi in cui sia necessaria la sostituzione della denominazione o della quantità della pena erroneamente indicata nel dispositivo, sulla base di un evidente mero errore di calcolo espressamente riconosciuto in motivazione.
Nel caso di specie, la Corte ha dato puntualmente atto in motivazione dell’errore e ha indicato il congruo trattamento sanzionatorio da applicare per i reati ascritti al capo C), calcolato in anni 1 di reclusione. La Corte ha pertanto disposto la rettifica del dispositivo ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., aggiungendo la statuizione relativa alla prevalenza dell’attenuante e alla rideterminazione della pena in anni uno di reclusione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 89 c.p. – Vizio parziale di mente
- Art. 385 c.p. – Evasione
- Art. 619 c.p.p. – Rettificazione di errori non determinanti annullamento