Misure alternative e onere istruttorio del tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 32924 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull’istanza di misura alternativa, non può fondare il rigetto sugli elementi già acquisiti omettendo l’espletamento di una compiuta istruttoria. L’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. impone di acquisire d’ufficio gli atti necessari alla decisione, sicché il giudice deve sollecitare il contributo dell’UEPE e le relazioni sull’osservazione della personalità, anche quando siano state espletate presso istituti penitenziari diversi da quello di attuale detenzione. Il trasferimento del detenuto non può penalizzarlo: l’art. 13, comma 7, ord. pen. e l’art. 27, comma 4, d.P.R. n. 230/2000 impongono la continuità dell’osservazione e del trattamento. Nel giudizio prognostico non possono assumere rilievo decisivo, di per sé, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né condotte disciplinari di gravità non descritta e rimaste prive di sanzione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di un detenuto. La detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile per essere il residuo di pena superiore a due anni.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. per la mancata acquisizione di atti fondamentali — il contributo dell’UEPE e l’accertamento sull’offerta lavorativa — e la manifesta illogicità della motivazione. La difesa aveva chiesto il rinvio dell’udienza per acquisire la relazione dell’UEPE, ma la richiesta non era stata verbalizzata. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il Tribunale ha deciso sulla base dei soli elementi disponibili, senza acquisirne di nuovi: ha adottato il diniego senza attendere né sollecitare il contributo dell’UEPE, pur richiesto, e senza dare conto delle ragioni della sua sopravvenuta eventuale superfluità. All’udienza, in assenza di risposta, la difesa aveva chiesto il rinvio proprio a tal fine.

Il quadro normativo di riferimento è duplice. L’art. 13, comma 7, ord. pen. stabilisce che le indicazioni sul trattamento sono inserite nella cartella personale, che segue l’interessato nei trasferimenti. L’art. 27, comma 4, d.P.R. n. 230/2000 prescrive che osservazione e trattamento mantengono i caratteri della continuità in caso di trasferimento. Ne deriva che il trasferimento non può penalizzare il detenuto.

Il Tribunale, pur rilevando che il condannato era detenuto dal 2022, non ha indicato le ragioni della mancata acquisizione delle relazioni sull’osservazione svolte presso i precedenti istituti, limitandosi a constatare che l’osservazione era ancora in corso nella struttura ove era stato trasferito nel novembre 2024. Parimenti ha valorizzato segnalazioni disciplinari di cui non descrive la gravità e alle quali non ha fatto seguito alcuna sanzione.

Quanto alla prospettiva lavorativa, l’ordinanza non dà conto di aver valutato compiutamente le allegazioni difensive, dalle quali non risultava la mancata conferma dell’attività, ma una modifica della sede della ditta proponente. L’impianto argomentativo appare perciò carente e non adeguatamente approfondito, per essere venuto meno il Tribunale all’onere di una compiuta istruttoria.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio prognostico, non assumono rilievo decisivo la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione emerga un processo critico almeno avviato. Le fonti di conoscenza comprendono il reato, i precedenti, le pendenze, le informazioni di polizia, ma anche la condotta carceraria e l’indagine socio-familiare. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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