Conflitto di competenza e perpetuatio iurisdictionis sull’istanza di misura alternativa (Cass. pen. Sez. I n. 31529 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto né alla qualificazione giuridica del fatto storico, non essendole preclusa l’individuazione e la determinazione della competenza di un terzo giudice, anche se nessuno dei giudici confliggenti lo abbia indicato. Il principio della perpetuatio iurisdictionis cristallizza la competenza del tribunale di sorveglianza a provvedere sull’istanza di misura alternativa al momento della presentazione della stessa. La competenza rimane insensibile ai mutamenti successivi della situazione, compreso il sopravvenire di un ulteriore titolo esecutivo o di un provvedimento di cumulo. Nel caso di soggetto che fruisca della sospensione dell’ordine di esecuzione, la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero preposto all’esecuzione, in forza della regola speciale dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava la propria incompetenza a decidere sulle istanze di concessione di misure alternative presentate dal condannato nel gennaio 2021, in relazione a una sentenza di condanna del Tribunale di Messina. Riteneva competente il Tribunale di sorveglianza di Sassari, poiché nelle more era intervenuto un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Nuoro.
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, a sua volta, declinava la competenza richiamando la perpetuatio iurisdictionis. Si determinava così un conflitto negativo di competenza, che il Tribunale di Sassari sottoponeva alla Corte di cassazione. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare la sussistenza di un conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., avendo due giudici ordinari ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto, con conseguente stasi del procedimento eliminabile solo con il suo intervento.
Sul merito, la Corte afferma di non essere vincolata alle indicazioni dei giudici in conflitto né alla qualificazione giuridica da essi operata, richiamando il precedente Sez. I n. 5610 del 26.01.2022. Non le è dunque preclusa l’individuazione di un terzo giudice competente, pur non indicato dai tribunali confliggenti.
Il principio applicabile è quello della perpetuatio iurisdictionis, che fissa la competenza al momento della presentazione dell’istanza. Una volta radicatasi, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza resta insensibile ai mutamenti sopravvenuti, compreso il sopraggiungere di un ulteriore titolo esecutivo (Sez. I n. 22257 del 17.04.2024; Sez. I n. 198 del 17.12.2004; Sez. I n. 57954 del 2018).
Nel caso concreto, l’istanza era stata presentata dal condannato il 21 gennaio 2021, dopo che la Procura di Messina aveva emesso il provvedimento di esecuzione e il contestuale decreto di sospensione che radica la competenza ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen. Il pubblico ministero aveva però erroneamente trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania anziché a quello di Messina.
La Corte ribadisce che la competenza sulle misure alternative, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero preposto all’esecuzione, regola speciale rispetto all’art. 677 cod. proc. pen. (Sez. I n. 24106 del 26.05.2009; Sez. I n. 53177 del 08.01.2014; Sez. I n. 8000 del 28.09.2018). Il richiamo del Tribunale di Catania al sopravvenuto provvedimento di cumulo è perciò erroneo: le vicende posteriori alla domanda non incidono sull’individuazione dell’autorità competente. Deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Messina, cui vanno trasmessi gli atti.
Nota della Redazione
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