Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31621 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, realizzata attraverso motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’impugnazione è prevista e ammessa.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2025, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa per il reato di furto aggravato. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La questione centrale attiene alla funzione e ai requisiti dell’atto di impugnazione: il ricorrente si duole del diniego del beneficio senza confrontarsi con le argomentazioni già rese dalla Corte territoriale sul punto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il motivo, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello, reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Nella sentenza impugnata erano state congruamente evidenziate le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 175 cod. pen.

Richiamando un consolidato orientamento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), la Corte ha ricordato che la critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. La Corte ha ulteriormente precisato che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, secondo l’indirizzo espresso da ulteriori precedenti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009).

All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base ai principi affermati dalla Corte cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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